Riconoscimento dei figli in Svizzera
Il padre biologico può riconoscere il figlio nato al di fuori del matrimonio se non esiste già un rapporto di filiazione con un altro uomo.
Inoltre, un figlio nato entro 300 giorni dal decesso del marito della madre non può essere riconosciuto finché un giudice non pone fine al rapporto di filiazione creatosi automaticamente con il defunto.
Il figlio adottato non può essere riconosciuto.
Il padre biologico del bambino può riconoscerlo in qualsiasi momento, anche prima della nascita. Questo sempre a condizione che non sussista già un rapporto di filiazione tra il bambino e un altro uomo.
Se la madre sposa un altro uomo tra il momento del riconoscimento del figlio e la nascita del bambino, il riconoscimento decade in quanto il marito della madre è considerato per legge il padre del bambino.
Il riconoscimento va fatto presso l'ufficio dello stato civile.
Se ha la cittadinanza svizzera ed è domiciliato in Svizzera, può rivolgersi a qualsiasi ufficio dello stato civile.
Se non è cittadino svizzero o è domiciliato all'estero, deve rivolgersi all’ufficio dello stato civile del luogo di nascita o di residenza abituale del figlio, del luogo di domicilio o d’origine della madre, oppure del Suo luogo d’attinenza se è di nazionalità svizzera. Deve presentarsi di persona presso l’ufficio dello stato civile, consegnare i documenti richiesti (cfr. 4.4), dichiarare oralmente di essere il padre del bambino e firmare la dichiarazione di riconoscimento. L’ufficiale dello stato civile autenticherà la Sua firma. In genere si consiglia di fissare un appuntamento con l’ufficio dello stato civile.
Per registrare il riconoscimento del figlio, l'ufficio dello stato civile ha bisogno dei dati personali aggiornati del padre e della madre. Se è già nato al momento del riconoscimento, sono necessari anche i dati personali aggiornati del figlio.
Cittadini svizzeri
I dati personali degli interessati già iscritti nel registro informatizzato dello stato civile non devono essere comprovati con documenti. L’ufficio dello stato civile incaricato del riconoscimento fornisce informazioni a tale proposito.
Il padre che intende riconoscere il figlio deve tuttavia sempre presentare un documento d’identità valido e un certificato del domicilio.
Se è minorenne o sotto curatela generale, occorre il consenso del rappresentante legale. I documenti di stato civile da fornire devono essere in linea di massima originali e non più vecchi di sei mesi.
Cittadini stranieri
I dati personali degli interessati già iscritti nel registro informatizzato dello stato civile non devono essere comprovati con documenti. Se uno dei genitori è cittadino straniero e i suoi dati non sono ancora disponibili nel registro informatizzato dello stato civile, deve presentare anche tutti i documenti necessari alla registrazione. L’ufficio dello stato civile incaricato del riconoscimento fornisce informazioni a tale proposito.
Il padre che intende riconoscere il figlio deve tuttavia sempre presentare un documento d’identità valido e un certificato del domicilio.
Se è minorenne o sotto curatela generale, occorre il consenso del rappresentante legale. I documenti di stato civile da fornire devono essere in linea di massima originali e non più vecchi di sei mesi. Di norma, i documenti stranieri devono essere autenticati e, se non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera (tedesco, francese, italiano), devono essere tradotti. La rappresentanza svizzera nel Paese che rilascia questi documenti fornisce informazioni in merito.
Di norma, le autorità svizzere dello stato civile non segnalano alle autorità straniere il riconoscimento dei figli effettuato in Svizzera. In linea di massima, deve quindi essere il padre a informare le autorità del suo Paese d'origine. A questo proposito deve rivolgersi alla rappresentanza estera competente in Svizzera. Fanno eccezione la Germania, l'Austria e l'Italia con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali in merito.
Per la legge svizzera, il rapporto di filiazione tra il figlio e la madre sorge con la nascita e l’iscrizione della madre nell’atto di nascita vale come prova legale della costituzione del rapporto di filiazione con la madre. Se il diritto del Suo Paese d'origine prevede che la madre riconosca il figlio, può farlo presso la rappresentanza estera del Suo Paese d'origine in Svizzera. La preghiamo di contattare tale autorità per ulteriori informazioni.
Riconoscimento dei figli all'estero
Per informazioni La preghiamo di rivolgersi direttamente alle autorità straniere competenti per la ricezione della dichiarazione di riconoscimento (ufficio dello stato civile, amministrazione comunale, ecc.) o alla rappresentanza estera dello Stato pertinente in Svizzera. Solo queste autorità straniere possono fornire informazioni vincolanti.
In linea di principio è riconosciuto in Svizzera il riconoscimento di un figlio effettuato all’estero nel luogo di dimora abituale del bambino, del padre o della madre o in uno dei Paesi di cui uno dei tre ha la cittadinanza. Può essere trascritto soltanto un riconoscimento atto a creare un rapporto di filiazione.
Di norma, le autorità di stato civile straniere non notificano alle autorità svizzere il riconoscimento dei figli all'estero. Fanno eccezione la Germania, l'Austria e l'Italia con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali in merito.
I cittadini svizzeri e gli stranieri residenti in Svizzera i cui dati personali sono iscritti nel registro informatizzato dello stato civile devono comunicare il riconoscimento del figlio alla competente rappresentanza svizzera all'estero e presentarle l'originale dell’atto di riconoscimento.
Se i dati personali del padre, della madre o del figlio non sono ancora iscritti nel registro informatizzato dello stato civile, devono essere presentati ulteriori documenti. La rappresentanza svizzera all'estero traduce e autentica questi documenti e li invia gratuitamente in Svizzera.
In via eccezionale, la notifica può essere effettuata anche direttamente presso la competente autorità cantonale di vigilanza dello stato civile:
- per i cittadini svizzeri è competente l'autorità di vigilanza del luogo di attinenza;
- per i cittadini stranieri con legami familiari con un cittadino svizzero è competente l'autorità di vigilanza del luogo di attinenza di quest’ultimo;
- i cittadini stranieri senza legami familiari con un cittadino svizzero devono rivolgersi all'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o del Cantone in cui va effettuato successivamente un ulteriore atto amministrativo, se i dati degli interessati sono già disponibili nel registro informatizzato dello stato civile. In tutti gli altri casi è necessario rivolgersi all'autorità di vigilanza del Cantone di nascita.
Dopo la notifica, se necessario, l'autorità di vigilanza invia i documenti alla rappresentanza svizzera all'estero per la traduzione e la legalizzazione (a pagamento).
Se non può riconoscere Suo figlio all’estero e se un viaggio in Svizzera non è possibile o esigibile, in via eccezionale può presentare la dichiarazione di riconoscimento per il tramite della competente rappresentanza svizzera; quest’ultima raccoglie la dichiarazione personale a nome dell’ufficio svizzero dello stato civile. Per maggiori informazioni, si rivolga alla rappresentanza svizzera competente per il Suo domicilio.
Effetti del riconoscimento dei figli
In seguito al riconoscimento, si crea giuridicamente il rapporto di filiazione tra Lei e Suo figlio, con tutti i diritti e doveri che ne derivano. Il rapporto di filiazione sorge con la nascita indipendentemente dal fatto che il riconoscimento sia stato prenatale o postnatale. In caso di nascite multiple il riconoscimento riguarda tutti i figli.
Di norma,
se non è sposato con la madre di Suo figlio, l’autorità parentale spetta
unicamente alla madre. Insieme alla madre, tuttavia, può dichiarare di assumere
l’autorità parentale congiunta all’atto del riconoscimento del figlio presso
l’ufficio di stato civile (cfr. 4.15) o successivamente presso l’autorità di
protezione dei minori. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare
le suddette autorità.
Se Suo figlio ha soltanto la cittadinanza svizzera e vive in Svizzera, il riconoscimento non ha alcun effetto sul suo cognome. Se non è il primo figlio in comune con la madre, il bambino riconosciuto riceverà il cognome da celibe o nubile del genitore che gli altri figli comuni già portano in applicazione del diritto svizzero.
Per informazioni sulla possibilità di presentare una dichiarazione concernente il cognome in seguito al riconoscimento di un figlio, La preghiamo di contattare direttamente l'ufficio dello stato civile (cfr. 4.14).
Se Suo
figlio non è cittadino svizzero o vive all'estero, in seguito al riconoscimento
è possibile che il suo cognome cambi in virtù del diritto straniero. Per
conoscere le possibilità in merito al cognome che potrebbe prendere Suo figlio
secondo il diritto straniero e le dichiarazioni da fare, La preghiamo di
contattare l'ufficio dello stato civile incaricato del riconoscimento o la
rappresentanza svizzera competente all'estero.
Entrambi i genitori sono cittadini svizzeri oppure la madre è svizzera e il padre è cittadino straniero
Un bambino nato da madre svizzera è svizzero per nascita e acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.
Se i genitori concordano l’autorità parentale congiunta e dichiarano che il figlio porterà il cognome da celibe del padre, il bambino ne acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale.
Il riconoscimento da parte di un padre svizzero non influisce sulla cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del figlio.
La madre è straniera, il padre è svizzero
Un bambino nato da madre straniera dopo il 31 dicembre 2005 acquisisce con il riconoscimento da parte del padre svizzero la cittadinanza svizzera e quindi anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre, se quest’ultimo è cittadino svizzero al momento della nascita.
Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2006 da madre straniera e padre svizzero è necessaria una domanda di naturalizzazione agevolata per ottenere la cittadinanza svizzera.
Autorità parentale congiunta
(cfr. "Promemoria sulla dichiarazione dell’autorità parentale congiunta presso l’ufficio dello stato civile in Svizzera", n. 152.3)
I genitori non sposati tra loro possono rilasciare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima o dopo la nascita del figlio, contestualmente al riconoscimento del figlio da parte del padre (cfr. 4.3).
Se tale dichiarazione non è stata fatta all’atto del riconoscimento, può essere rilasciata successivamente presso l'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio.
I genitori non sposati tra loro possono rilasciare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta contestualmente al riconoscimento del figlio da parte del padre (cfr. 4.3). Se si tratta del primo figlio comune, i genitori possono dichiarare, entro un anno dall'accordo sull'autorità parentale congiunta, che il bambino assume il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore.
Se tale dichiarazione non è fatta all’atto del riconoscimento, può essere rilasciata successivamente presso l'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio.
Se i genitori non sono sposati tra loro e il bambino non è stato riconosciuto dal padre, il padre e la madre si recano insieme all'ufficio dello stato civile con un documento d'identità e, se del caso, con i documenti necessari per il riconoscimento del figlio (cfr. 4.4).
Il padre riconosce il figlio con il modulo previsto a tale scopo (cfr. 4.3). Successivamente, i genitori possono rilasciare, utilizzando l'apposito modulo, la dichiarazione comune concernente l'autorità parentale congiunta. Questo documento deve essere compilato in quattro copie e firmato in presenza dell'ufficiale dello stato civile.
Con la dichiarazione i genitori confermano di essere disposti ad assumere congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al contributo di mantenimento per il bambino.
Non è necessario presentare all'ufficiale dello stato civile un accordo scritto su questi punti.
I genitori devono concordare l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi o presentarla all'autorità di protezione dei minori entro tre mesi.
L'ufficiale dello stato civile non ha compiti di consulenza in questo settore ed è responsabile unicamente per la presa in consegna della dichiarazione. I genitori possono previamente chiedere consiglio all'autorità di protezione dei minori.
Ognuno di
loro riceve una copia della dichiarazione concernente l'autorità parentale
congiunta. Un esemplare è inviato all'autorità di protezione dei minori e un
altro rimane all'ufficio dello stato civile.
No, la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta deve essere fatta separatamente per ogni figlio in comune.
Documenti
- Promemoria sul riconoscimento di un figlio in Svizzera, n. 152.1 (Stato: Luglio 2014) (PDF, 43 kB, 27.06.2014)
- Promemoria sul riconoscimento di un figlio all’estero, n. 152.2 (Stato: Luglio 2014) (PDF, 142 kB, 10.07.2014)
- Promemoria sulla dichiarazione dell’autorità parentale congiunta presso l’ufficio dello stato civile in Svizzera, n. 152.3 (Stato: Marzo 2020) (PDF, 603 kB, 27.06.2014)
- Promemoria sul riconoscimento di un figlio in Svizzera per disposizione a causa di morte, n. 152.4 (Stato: Maggio 2020) (PDF, 321 kB, 05.06.2020)
Ultima modifica 27.03.2024