Accordi d’associazione
Gli accordi d’associazione contengono essenzialmente le disposizioni che garantiscono la partecipazione della Svizzera alla cooperazione e alla sua evoluzione.
Schengen:
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Accordo del 26 ottobre 2004 di associazione a Schengen
(RS 0.362.31)
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Accordo del 17 dicembre 2004 con l’Islanda e la Norvegia
(RS 0.362.32)
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Accordo del 28 aprile 2005 con la Danimarca
(RS 0.362.33)
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Protocollo del 28 febbraio 2008 all’accordo di associazione a Schengen sull’adesione del Liechtenstein
(RS 0.362.311)
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Accordo sotto forma di scambio di note del 26 ottobre 2004 concernente i comitati
(RS 0.362.1)
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Convenzione del 22 settembre 2011 sulla partecipazione ai comitati
(RS 0.362.11)
Dublino:
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Accordo del 26 ottobre 2004 di associazione a Dublino
(RS 0.142.392.68)
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Accordo del 17 dicembre 2004 con l’Islanda e la Norvegia
(RS 0.362.32)
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Protocollo del 28 febbraio 2008 all’accordo di associazione a Dublino relativo alla Danimarca
(RS 0.142.393.141)
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Protocollo del 28 febbraio 2008 all’accordo di associazione a Dublino sull’adesione del Liechtenstein
(RS 0.142.395.141)
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Protocollo del 27 giugno 2019 all’accordo di associazione di Dublino riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto
(RS 0.142.392.682)
Acquis di Schengen
La base legale per la cooperazione operativa è costituita dal cosiddetto acquis di Schengen, ossia l’insieme degli atti normativi dell’UE recepiti dalla Svizzera negli allegati all’accordo di associazione (cfr. allegati A e B SAA) e in seguito nel quadro dei relativi sviluppi.
Acquis di Dublino/Eurodac
La base legale per la cooperazione operativa è costituita dal cosiddetto acquis di Dublino/Eurodac. I relativi atti normativi europei sono stati recepiti dalla Svizzera sulla base dell’accordo di associazione (cfr. art. 1; i relativi atti normativi sono consultabili nella raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali cifra 9) e in seguito nel quadro dei relativi sviluppi.
Ultima modifica 14.03.2023