L'alta sorveglianza consiste nel vigilare sull’attuazione uniforme del diritto mediante delle direttive, ispezioni e chiarificazioni come pure delle procedure di ricorso previste dal diritto del registro fondiario (art. 6 del Regolamento per il registro fondiario, RRF).
L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) esercita pure questo tipo di funzione su altri registri, in particolare su quello del naviglio (art. 2 cpv. 2 e 3 della legge federale sul registro del naviglio).
L’alta sorveglianza sul registro fondiario comprende pure un appoggio ai cantoni tramite delle proposte concrete e dei consigli. Ciò concerne più particolarmente l'informatizzazione del registro fondiario e l’interconnessione di quest’ultimo con altri sistemi d’informazione (misurazione catastale, agricoltura, pianificazione del territorio, ecc.).
Maggiori informazioni sono reperibili su egris.ch, cadastre.ch e grundbuchfuehrung.ch, il sito della Conferenza Svizzera del Registro Fondiario (CSRF).
Basi legali
-
Art. 6 RRF
(RS 211.432.1)
-
Art. 2 LF sul registro del naviglio
(RS 747.11)
Ultima modifica 01.07.2024