Diritto federale
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Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
(LAFE, RS 211.412.41)
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Ordinanza del 1° ottobre 1984 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
(OAFE, RS 211.412.411)
Diritto cantonale
Le disposizioni d’esecuzione cantonali sulla LAFE sono disponibili nella raccolta delle leggi del Cantone in questione.
In singoli Cantoni, i Comuni possono prevedere limitazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza o unità di abitazione in apparthotel. Le pertinenti prescrizioni comunali sono disponibili presso l’autorità di prima istanza del Cantone in questione.
Ultima modifica 28.11.2023