Nuove norme sui reati sessuali commessi su fanciulli e divieto della pornografia dura

Berna, 08.09.1999 - Il Consiglio federale prende conoscenza dei risultati della consultazione e dà il mandato per il messaggio

Nella procedura di consultazione è stata accolta con soddisfazione la maggior parte delle proposte per una revisione parziale del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM). Il Consiglio federale ha preso oggi conoscenza dei risultati di questa consultazione. In pari tempo ha incaricato il DFGP di elaborare gli avamprogetti alla luce della consultazione e di preparare un pertinente messaggio che dovrebbe essere sottoposto al Parlamento entro la fine dell'anno.

Secondo l'avamprogetto A, il termine di prescrizione dei reati sessuali commessi su fanciulli minori di 16 anni inizia a decorrere soltanto dalla maggiore età della vittima; attualmente il reato si prescrive dieci anni dopo la perpetrazione. Questa proposta, che tiene conto della circostanza secondo cui i delitti sessuali su fanciulli emergono soltanto parecchi anni dopo la perpetrazione, ha riscontrato praticamente unanime approvazione nella consultazione. Nel progetto da presentare al Parlamento dovrebbe essere mantenuta la limitazione del nuovo disciplinamento prescrizionale, parzialmente criticata nella consultazione, ai delitti sessuali gravi, quali in particolare i reati sessuali commessi su fanciulli, la violenza carnale o la tratta di esseri umani. Inoltre dovrebbe essere accolto il desiderio espresso da più parti riguardo a una disposizione transitoria per il nuovo disciplinamento della prescrizione.

Ha trovato ampia approvazione l'avamprogetto B che, oltre alle circostanze già punibili come ad es. la produzione, la messa in circolazione o il fatto di renderla accessibile, intende anche definire penalmente il procacciamento, l'acquisto e il possesso di pornografia dura. In occasione della stesura del messaggio dovrebbe essere realizzata la proposta di numerosi consultati secondo cui, in occasione del presente ampliamento, devono essere trattati in modo penalmente differenziato i diversi tipi di pornografia dura (pornografia violenta o implicante fanciulli, atti sessuali con animali ed escrementi umani).

Il ridisciplinamento del Codice penale militare è approvato con le medesime riserve fatte nel Codice penale.


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Ultima modifica 30.01.2024

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