Regolamentata la mediazione matrimoniale e di ricerca di partner tra la Svizzera e l'estero

Berna, 10.11.1999 - L'ordinanza del Consiglio federale completa il Codice delle obbligazioni

Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all'estero. Tale ordinanza completa le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner, adottate dal Parlamento nel giugno del 1998 unitamente alla revisione del Codice civile (diritto del divorzio). L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000 con le revisioni del Codice delle obbligazioni e del Codice civile.

La mediazione di ricerca di partner necessita di un'autorizzazione

Chi esercita a titolo professionale la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner tra persone in Svizzera e all'estero necessita ora di un'autorizzazione cantonale e soggiace alla vigilanza di un'autorità cantonale. L'ordinanza disciplina in particolare le condizioni di rilascio, di revoca e di abrogazione dell'autorizzazione nonché la sua durata e la sua portata. Essa regolamenta inoltre l'ammontare e la forma della cauzione che il mediatore è tenuto a fornire a garanzia delle spese relative al viaggio di ritorno della persona da presentare al mandante. L'ordinanza stabilisce poi a quali condizioni la cauzione possa essere versata al mediatore o alla persona presentata al mandante. Essa sanziona inoltre le possibili infrazioni.

I risultati della consultazione sono stati presi in considerazione

In sede di consultazione, svoltasi dal mese di giugno al mese di settembre del 1999, il progetto di ordinanza ha in linea di principio incontrato il favore dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni interessate.

L'ordinanza tiene conto di numerose proposte di modifica formulate dalle cerchie consultate. Essa esclude ad esempio che il mediatore possa fornire una cauzione sotto forma di titoli di credito, mantenendo tuttavia, a fianco del deposito in contanti, la possibilità di cauzioni sotto forma di fideiussione e di dichiarazione di garanzia da parte di banche o assicurazioni. Inoltre, l'importo minimo della cauzione e l'ammontare massimo della multa sono stati portati rispettivamente a 10'000 e a 50'000 franchi.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


Pubblicato da

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 30.01.2024

Inizio pagina

Abonnarsi ai comunicati

https://www.metas.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-21348.html