Migliore protezione dei fanciulli durante il procedimento penale - Il Consiglio federale fissa al 1° ottobre 2002 l'entrata in vigore della modifica della legge sull'aiuto alle vittime

Berna, 13.11.2001 - In futuro i minorenni vittime di delitti non potranno più essere confrontati con l'accusato. Inoltre, le audizioni soggiacciono a severe condizioni. Con queste novità, i fanciulli dovrebbero godere di una migliore protezione durante il procedimento penale. Il Consiglio federale ha fissato al 1° ottobre 2002 l'entrata in vigore della modifica della legge sull'aiuto alle vittime.

Le nuove disposizioni della legge sull'aiuto alle vittime dovrebbero attenuare il trauma psichico di cui potrebbe soffrire durante il procedimento penale il minorenne vittima di una violenza sessuale o di altri reati.

  • In futuro il confronto tra fanciullo e accusato è escluso, se si tratta di reati contro l'integrità sessuale o se potrebbe comportare una grave oppressione psichica per il fanciullo. Il confronto è possibile unicamente se il diritto di audizione dell'accusato non può essere garantito in un altro modo.
  • Nel corso del procedimento penale, il fanciullo può essere ascoltato al massimo due volte. L'audizione deve essere svolta da un funzionario istruttore appositamente formato in presenza di uno specialista. L'audizione avviene in un luogo adatto ed è filmata.
  • Con il consenso del fanciullo o del suo rappresentante legale, l'autorità competente può sospendere il procedimento penale, se ciò risulta necessario per l'interesse del fanciullo e prevale sull'interesse dello Stato al perseguimento penale.

La revisione della legge risale all'iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Christine Goll "Sfruttamento sessuale dei fanciulli. Migliore protezione" ed è stata approvata dal Parlamento il 23 marzo 2001. Il 12 luglio il termine di referendum è trascorso inutilizzato. Per dare ai Cantoni sufficiente tempo per adeguare le loro leggi di procedura e per allestire le strutture necessarie (in particolare i locali adatti), il Consiglio federale ha fissato al 1° ottobre 2002 l'entrata in vigore della legge.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


Pubblicato da

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 30.01.2024

Inizio pagina

Abonnarsi ai comunicati

https://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-22852.html