La legge sulle lotterie va adeguata ai tempi - Consultazione relativo all'avamprogetto di legge della commissione peritale

Berna, 09.12.2002 - La revisione della legge sulle lotterie vuole assicurare il corretto e trasparente svolgimento delle lotterie e scommesse e proteggere la società dagli effetti nocivi del gioco. Viene mantenuta la destinazione dei benefici netti dei giochi in favore di progetti di utilità pubblica e di beneficenza. Lunedì, il Consiglio federale ha preso atto delle proposte che figurano nel rapporto della commissione peritale e ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) a svolgere fino alla fine del marzo 2003 una consultazione.

La revisione della legge sulle lotterie che risale a quasi 80 anni fa è stata preparata in stretta collaborazione con i Cantoni. La commissione peritale, composta pariteticamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, era copresieduta dalla consigliera di Stato del Canton Berna Dora Andres e da Luzius Mader, vicedirettore nell'Ufficio federale di giustizia. La commissione peritale ha ripreso nell'avamprogetto diversi elementi e principi della vigente legge sulle lotterie, che si sono dimostrati validi. È segnatamente il caso della destinazione dei benefici netti delle lotterie in favore di progetti di utilità pubblica e di beneficenza; anzi, in futuro anche i benefici netti delle scommesse dovrebbero essere destinati a tale scopo.

Inoltre, per lo svolgimento di lotterie e scommesse, occorre, come finora, ricorrere a un sistema di autorizzazione che renda possibile soltanto un'offerta limitata e controllata di giochi. La commissione peritale è infatti del parere che soltanto con una limitazione della concorrenza si possano creare condizioni di mercato ordinate e trasparenti e sufficienti benefici da destinare a scopi di utilità pubblica e di beneficenza. Infine i Cantoni dovrebbero mantenere la competenza di distribuire i benefici netti, di limitare o vietare l'offerta di giochi sul loro territorio nonché di autorizzare e controllare piccole manifestazioni.

Nuovi giochi e nuove forme di distribuzione

La commissione peritale, oltre a riprendere principi della vigente legge sulle lotterie, che si sono dimostrati validi, propone tutta una serie di innovazioni. In considerazione dei progressi tecnologici e dei mutamenti sociali, si pronuncia in favore dell'ammissione di nuovi giochi e nuove forme di distribuzione. Per esempio, propone che i grandi organizzatori, se sono in grado di coprire i rischi e possiedono le necessarie conoscenze, possano offrire le scommesse alla quotazione, che finora erano vietate. In tal modo si apre, fra l'altro, la strada all'introduzione in Svizzera delle scommesse "oddset". In principio, gli organizzatori di lotterie e scommesse potranno ricorrere in avvenire a qualsiasi forma di distribuzione. Tuttavia, soprattutto per proteggere i giocatori, possono essere previste determinate restrizioni all'esercizio di giochi con l'ausilio di mezzi elettronici (telefono, Internet). Inoltre tali giochi devrebberono essere accessibili soltanto in Svizzera.

Prevenzione e cura della dipendenza dal gioco

Per prevenire e lottare efficacemente contro la dipendenza dal gioco, alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e alle autorità di vigilanza vengono imposti alcuni obblighi: nell'autorizzare giochi devono prestare particolare attenzione ai rischi di dipendenza dal gioco nonché ordinare le necessarie restrizioni e verificarne l'efficacia. Inoltre tali autorità sono responsabili della gestione efficace del nuovo fondo per la lotta alla dipendenza dal gioco. Ma anche agli organizzatori sono imposti obblighi: devono versare lo 0,5% dei benefici lordi dei giochi nel fondo per la lotta alla dipendenza dal gioco e non possono offrire giochi con una quota di restituzione superiore al 75%. Tale quota, che è inferiore a quella dei giochi delle case da gioco, ha per effetto che il giocatore finisce prima i suoi soldi e quindi smette di giocare più presto. L'aver fissato una quota massima di restituzione, fatto dettato da motivi di lotta contro la dipendenza dal gioco, costituisce inoltre un criterio misurabile di delimitazione dei giochi autorizzati unicamente nelle case da gioco.

Innovazioni nel sistema di autorizzazione e di vigilanza

La commissione peritale è favorevole a una distinzione fra grandi e piccoli organizzatori. Come innovazione appoggia l'introduzione di un sistema duale di autorizzazione (autorizzazione d'organizzatore e autorizzazione di gioco), soprattutto per i grandi organizzatori. Per il rilascio dell'autorizzazione d'organizzatore, vanno esaminati con particolare attenzione i requisiti personali, professionali e finanziari del richiedente. La questione se i grandi organizzatori debbano restare sotto il controllo cantonale è aperta; gli esperti pongono pertanto entrambe le varianti in discussione. In un secondo tempo, il titolare di un'autorizzazione d'organizzatore deve chiedere un'autorizzazione di gioco separata per ogni gioco da lui offerto.

Per l'autorizzazione e la vigilanza dei grandi organizzatori è prevista l'istituzione di un'apposita Commissione delle lotterie e scommesse. Tuttavia fra gli esperti non vi è unanimità sul fatto che tale commissione debba operare a livello federale o cantonale (concordato). Per tale ragione, la commissione peritale pone in discussione entrambe le varianti. I benefici netti, che attualmente sono dell'ordine di 400 milioni di franchi all'anno, continueranno a essere ripartiti dagli esistenti fondi cantonali delle lotterie e scommesse che, per la prima volta, sono oggetto di un disciplinamento nella legge. I Cantoni mantengono la competenza di autorizzare e controllare i piccoli organizzatori.

Nuovo regime fiscale

Per quanto concerne l'imposizione delle vincite al gioco, la commissione peritale propone di sostituire l'attuale imposta preventiva con l'imposta alla fonte. In tal modo sarebbe possibile tassare tutte le vincite superiori al limite di esenzione fissato ora a 300 franchi. Il nuovo regime permetterebbe di mantenere il gettito fiscale agli attuali livelli, evitando sia la costituzione di denaro "in nero" sia gli ingenti oneri amminstrativi connessi all'imposta preventiva. Per le imposte dirette della Confederazione, il tasso d'imposta dovrebbe essere del 10 per cento. Poiché la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non consente di fissare disposizioni tariffarie, i Cantoni dovranno trovare per conto loro una via per giungere a un tasso d'imposta uniforme.


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Ultima modifica 30.01.2024

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