Scontare la pena nel Paese d'origine senza il consenso del condannato - Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Berna, 01.05.2002 - In futuro, a determinate condizioni, i condannati dovranno scontare la condanna nel Paese d'origine anche senza il loro consenso. Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati, finora ratificata da circa 50 Stati, consente ai detenuti stranieri di scontare la pena nel loro Paese d'origine. La Convenzione sul trasferimento persegue uno scopo umanitario e intende promuovere il reinserimento dei detenuti nella società. Tuttavia, può essere applicata soltanto se il condannato dà il proprio consenso al trasferimento.

Tuttavia, nell'interesse di una collaborazione internazionale più efficace, è auspicabile poter rinunciare, in determinati casi, all'accordo del condannato. Pertanto, il Protocollo addizionale, entrato in vigore il 1° giugno 2000, consente un trasferimento senza il consenso del condannato nei seguenti due casi:

  1. Il condannato fugge dallo Stato di condanna e si rifugia nel Paese d'origine, sottraendosi in tal modo all'espiazione della pena.
  2. Dopo aver scontato la pena, il condannato deve lasciare immediatamente lo Stato di condanna (ad es. in seguito a un'espulsione da parte della polizia degli stranieri).

Protezione del condannato

Il Protocollo addizionale contiene disposizioni a protezione del condannato (ad es. concessione del diritto di essere sentito). Inoltre, in Svizzera quest'ultimo può - secondo la revisione della legge sull'assistenza giudiziaria proposta dal Consiglio federale - interporre presso il Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo contro la richiesta di trasferimento dell'Ufficio federale di giustizia. Il Protocollo addizionale resta vincolato al proposito della risocializzazione: il reinserimento nel Paese d'origine è conseguito con migliori risultati, se il condannato sconta la pena già in un contesto sociale e culturale conosciuto.

Sgravare i penitenziari e dissuadere i "turisti del crimine"

Il Protocollo addizionale colma una lacuna nell'esecuzione delle pene e a lungo termine potrebbe anche ridurre l'elevata quota di detenuti stranieri in Svizzera, sgravando in tal modo i penitenziari. Inoltre, ci si attende un effetto deterrente nei confronti dei criminali stranieri non domiciliati in Svizzera ("turisti del crimine").

Il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2000. Finora è stato ratificato da 14 Paesi membri del Consiglio d'Europa ed è stato firmato da 13 Paesi membri oltre che dalla Svizzera.


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Ultima modifica 30.01.2024

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