Costruzioni e trasporto pubblico presto conformi alle esigenze dei disabili - Il Consiglio federale licenzia disposizioni esecutive della legge sui disabili

Berna, 19.11.2003 - Mercoledì, il Consiglio federale ha licenziato l'ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (ordinanza sui disabili, ODis) e l'ordinanza sull'adeguamento dei trasporti pubblici alle esigenze dei disabili (OTDis). Le due ordinanze entrano in vigore il 1° gennaio 2004 contemporaneamente alla legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, LDis).

Le disposizioni esecutive della LDis figurano in due ordinanze: l'ODis che contiene le disposizioni esecutive generali e l'OTDis che contiene quelle che disciplinano in particolare i provvedimenti da adottare nel settore dei trasporti pubblici.

Compiti dell'Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili

L'ODis concreta e definisce alcune nozioni centrali come per esempio "costruire e rinnovare", "costruzioni e impianti accessibili al pubblico", "discriminazione", "organizzazioni legittimate all'azione e al ricorso". Passa poi a descrivere i compiti dell'istituendo Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili: in particolare promuovere l'informazione sulle questioni che riguardano i disabili, svolgere o sostenere campagne d'informazione e programmi d'integrazione, coordinare le attività dei vari enti privati e pubblici che operano in favore dei disabili ed effettuare regolarmente valutazioni dell'efficienza dei provvedimenti presi. Detto Ufficio sarà subordinato al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

Il ruolo esemplare della Confederazione come committente, datore di lavoro e fornitore di prestazioni

L'ODis concreta singoli aspetti concernenti i diritti soggettivi e il principio della proporzionalità e definisce le modalità per l'ottenimento di aiuti finanziari. Contiene inoltre prescrizioni sul comportamento che la Confederazione, come committente e datore di lavoro, deve avere nei confronti dei disabili: di fatto si auspica che la Confederazione si assuma il ruolo di battistrada per quanto concerne l'uguaglianza di trattamento dei disabili. Anche le prestazioni che la Confederazione offre come servizio diretto al pubblico o su Internet devono essere concepite in modo consono alle esigenze dei disabili.

Attuazione nel settore dei trasporti pubblici

La LDis obbliga il Consiglio federale ad emanare prescrizioni relative alle stazioni ferroviarie, alle fermate e agli aeroporti, ai veicoli, ai sistemi di comunicazione e ai sistemi d'emissione dei biglietti per garantire ai disabili trasporti pubblici conformi alle loro esigenze. Per conseguire quest'obiettivo la LDis prevede un termine d'adeguamento di 20 anni per le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti. Per i sistemi di comunicazione e di emissione dei biglietti il termine di adeguamento è invece di 10 anni. L'OTDis stabilisce che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare ulteriori disposizioni d'esecuzione in questo senso.

Obiettivo: da una "rete primaria" a una rete di trasporto il più possibile completa

L'OTDis descrive inoltre le modalità di finanziamento: per misure di adeguamento che non possono essere realizzate nell'ambito della pianificazione ordinaria, il Parlamento ha approvato un limite di spesa di 300 milioni di franchi per un periodo di 20 anni. Solo le misure più economiche intese al conseguimento degli obiettivi della LDis possono essere finanziate con i fondi attinti dai crediti compresi nel limite di spesa. Tali fondi saranno versati a condizione che, nei primi 10 anni, essi siano impiegati solo per gli interventi di adeguamento di edifici, impianti e veicoli che rispondono ad esigenze essenziali dei disabili. Nei 10 anni successivi la "rete primaria", così costituita, dovrà essere potenziata e trasformata in una rete di trasporto il più possibile completa.


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Ultima modifica 30.01.2024

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