Iniziativa sulle vacanze bocciata dal Consiglio federale; Il DFGP preparerà un messaggio entro metà anno

Berna, 24.03.2010 - Allungare le vacanze rischia di ridurre il margine di manovra per gli aumenti salariali e la diminuzione del tempo di lavoro comportando, di rimando, anche svantaggi per i lavoratori. Il Consiglio federale ritiene inoltre che il diritto alle vacanze non vada disciplinato nella Costituzione federale, ma in una legge, per cui raccomanda di respingere l’iniziativa popolare "6 settimane di vacanze per tutti" senza proporre un controprogetto. Mercoledì ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di preparare un pertinente messaggio entro metà anno.

L'iniziativa popolare "6 settimane di vacanze per tutti", corredata di 107 639 firme valide e depositata in Cancelleria federale il 26 giugno 2009, chiede di integrare l'articolo 110 della Costituzione federale come segue: "Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno". A motivazione della loro richiesta, i promotori dell'iniziativa adducono fattori quali l'accresciuta produttività sul lavoro, la salute dei lavoratori, l'intento di migliorare la compatibilità tra lavoro e famiglia, le deplorevoli differenze settoriali e il ritardo della Svizzera rispetto ad altri Paesi.

Pur non negando i progressi raggiunti in fatto di produttività sul lavoro e condividendo la richiesta di rendere i lavoratori partecipi dell'accresciuta produttività, il Consiglio federale è convinto che i progressi in questo campo non vadano compensati su un unico fronte, in specie quello delle vacanze. Per molti lavoratori sono infatti altrettanto importanti l'orario di lavoro e lo stipendio.

Le vacanze contribuiscono al benessere e quindi alla salute dei lavoratori, ma allungarle rischia di rivelarsi controproducente per i lavoratori, in quanto non è affatto garantito che il datore di lavoro aumenti l'effettivo del personale: se rinuncia a farlo, "più vacanze" rischia di divenire sinonimo di più ore lavorative e più stress sul posto di lavoro.

Certo, vacanze più lunghe permettono ai lavoratori, ad esempio, di aumentare il tempo passato con i figli. Tuttavia, tale argomento si applica soltanto a una parte dei lavoratori e, a parere del Consiglio federale, non è sufficiente per concedere a tutti per legge sei settimane di vacanze. Inoltre le vacanze sono soltanto uno degli elementi che incidono sulla compatibilità tra lavoro e famiglia: sono altrettanto importanti la creazione di posti a tempo parziale e la flessibilità degli orari di lavoro o degli uffici.

Le differenze settoriali sono riconducibili al fatto che la legge fissa unicamente la durata minima delle vacanze. Ad ogni modo il Consiglio federale non considera deplorevoli tali differenze, ma le vede come l'espressione delle variegate esigenze presenti nei vari settori. Del resto l'iniziativa non muterebbe tali differenze, in quanto prevede soltanto una nuova durata minima delle vacanze, ma nessuna durata massima. Quanto al ritardo che la Svizzera avrebbe accumulato, il Consiglio federale puntualizza che negli Stati dell'Unione europea la pertinente direttiva prevede una durata minima delle vacanze di quattro settimane, vale a dire una situazione giuridica identica a quella svizzera.

Normativa in vigore

Secondo il diritto vigente (art. 329a Codice delle obbligazioni) i lavoratori hanno diritto ad almeno quattro settimane di vacanze all'anno, cinque se hanno meno di vent'anni. Sono possibili accordi contrattuali più favorevoli per i lavoratori; difatti i contratti collettivi prevedono spesso cinque o addirittura sei settimane di vacanze per i lavoratori più anziani e le persone con anzianità di servizio.

Il Codice delle obbligazioni si applica esclusivamente ai contratti di diritto privato. Le normative della Confederazione e dei Cantoni in materia sono alquanto eterogenee, ma anche nei rapporti di lavoro di diritto pubblico sono frequenti le quattro settimane di vacanze, ossia le cinque o sei settimane per i lavoratori più anziani.


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Ultima modifica 30.01.2024

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