Potenziata la lotta contro i matrimoni forzati; Il Consiglio federale approva il messaggio

Berna, 23.02.2011 - In futuro i matrimoni forzati saranno impugnati d’ufficio e quelli con minorenni non saranno più tollerati. Con queste e altre misure legislative il Consiglio federale intende contrastare più efficacemente i matrimoni forzati. Venerdì ha approvato il relativo rapporto all’attenzione del Parlamento. In un secondo tempo elaborerà una strategia esaustiva per rafforzare la prevenzione e la protezione dai matrimoni forzati.

Per quanto concerne la procedura prematrimoniale, le autorità dello stato civile dovranno sincerarsi della libera volontà dei fidanzati di contrarre matrimonio. Se dovessero rilevare circostanze che inducono a sospettare l'impiego della coercizione non devono soltanto rifiutarsi di celebrare il matrimonio, come è il caso oggi, ma anche sporgere denuncia alle autorità inquirenti competenti. Un'ulteriore integrazione del Codice civile (CC) intende inoltre estendere le cause di nullità assoluta a due nuove fattispecie, ossia il matrimonio non contratto di libera volontà e la minore età di uno degli sposi al momento della celebrazione del matrimonio. Per concretare la possibilità, prevista dal Codice civile, d'impugnare un matrimonio nullo è necessario che l'autorità cantonale competente ne sia a conoscenza, ragion per cui le autorità della Confederazione e dei Cantoni devono comunicarle gli elementi di sospetto.

Non più tollerati i matrimoni con minorenni

Una nuova disposizione della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) prevede inoltre che tutti i presupposti della celebrazione del matrimonio in Svizzera siano retti esclusivamente dal diritto svizzero. Pertanto, i matrimoni contratti in Svizzera con minorenni non saranno più tollerati nemmeno per gli stranieri, né saranno accettati i matrimoni contratti all'estero con minorenni. Le nuove cause di nullità saranno disciplinate esplicitamente anche dalla LDIP per agevolarne l'applicazione in campo internazionale.

Punibilità esplicita dei matrimoni forzati

La tutela penale è rafforzata, poiché ora la legislazione prevede una norma specifica che punisce esplicitamente il matrimonio forzato. Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio usando violenza o minacce di grave danno oppure limitando in altro modo la sua libertà d'azione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Secondo la nuova disposizione penale, è punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradabile. Il diritto vigente sussume i matrimoni forzati nella fattispecie della coazione comminando una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Una modifica della legge federale sugli stranieri e di quella sull'asilo impone alle autorità competenti in materia di stranieri che rilevano un'eventuale causa di nullità del matrimonio (matrimonio forzato o minore età di uno degli sposi) di trasmettere una comunicazione pertinente all'autorità competente per promuovere l'azione di nullità. Sospendono inoltre la procedura di autorizzazione al ricongiungimento familiare finché tale autorità non emani una decisione. Nel caso fosse promossa un'azione, la procedura è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il disegno di legge del Consiglio federale stabilisce che la contrazione forzata di un'unione domestica registrata comporta le stesse conseguenze del matrimonio forzato poiché i diritti e gli obblighi derivanti dal matrimonio corrispondono, in sostanza, a quelli applicabili all'unione domestica registrata.

Programma esaustivo

In un secondo tempo, sulla scorta di due mozioni (06.3658 e 09.4229) il Consiglio federale accerterà innanzitutto le forme, la portata e le cause dei matrimoni forzati nonché la diffusione degli effettivi o potenziali interessati. I risultati di questo accertamento permetteranno anche di stabilire le misure più adatte per intensificare e potenziare la prevenzione e la tutela dai matrimoni forzati e in base ad essi sarà attuato un programma esaustivo teso a sostenere e proteggere le persone interessate (organizzando, in particolare, campagne di sensibilizzazione e istituendo centri di contatto e di consulenza).


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Ultima modifica 30.01.2024

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