In futuro s’intende punire il ricorso a prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni; Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione sulla revisione del Codice penale

Berna, 18.08.2011 - In futuro chiunque ricorrerà alle prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro, sarà passibile di pena. È quanto prevede una delle modifiche del Codice penale (CP) con cui il Consiglio federale intende adempiere i requisiti necessari affinché la Svizzera possa aderire alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali. Mercoledì il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sull’adesione alla Convenzione e sulla pertinente revisione del CP. Tale procedura durerà fino a novembre.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali si propone di tutelare in maniera esaustiva lo sviluppo sessuale indisturbato dei bambini e degli adolescenti. La Convenzione entrata in vigore il 1° luglio 2010 è il primo accordo internazionale che rende punibili tutte le varie forme di sfruttamento e abuso sessuali nei confronti di minori. La Convenzione impone agli Stati aderenti di punire in particolare l'abuso sessuale di minori, la prostituzione minorile, la pedopornografia nonché la partecipazione coatta di minori a spettacoli pornografici.

La Svizzera ha firmato la Convenzione il 16 giugno 2010. L'ordinamento giuridico del nostro Paese adempie già in ampia misura i requisiti posti dalla Convenzione. In alcuni ambiti tuttavia la Convenzione va oltre a quanto previsto dalla legislazione penale vigente poiché estende la protezione ai giovani d'età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'adesione della Svizzera richiede pertanto alcuni adeguamenti del CP.

Evitare la caduta nella prostituzione

Il diritto penale svizzero vigente punisce i contatti sessuali in cambio di denaro tra adulti e minori se questi ultimi non hanno ancora compiuto 16 anni  e la differenza d'età tra le persone coinvolte supera i tre anni. Per contro i contatti sessuali consensuali in cambio di denaro con minori di sesso femminile o maschile d'età superiore ai 16 anni, che dunque hanno raggiunto la maggiore età sessuale, non sono punibili. In avvenire il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro sarà punito con una pena detentiva sino a tre anni; i minori coinvolti per contro non sono punibili. Lo scopo della norma consiste nel proteggere i bambini e gli adolescenti dalla prostituzione.

In futuro sarà pure passibile di pena chiunque incoraggia alla prostituzione un minore. Per i protettori, i gestori di postriboli o di agenzie di escort, che facilitano o incoraggiano la prostituzione per trarne dei vantaggi patrimoniali è prevista una pena detentiva sino a dieci anni. Si pensi, ad esempio, alla locazione di saloni oppure all'assunzione di minori in locali a luci rosse.

Estensione della tutela anche alla pedopornografia

Nell'ambito della pedopornografia s'intende offrire ai minori una tutela di diritto penale contro la partecipazione a rappresentazioni di carattere sessuale fino al compimento dei 18 anni.  Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura o possiede oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali o violenti reali con minori è punito con una pena detentiva sino a cinque anni. Per il consumo di siffatti oggetti o rappresentazioni è invece

prevista una pena detentiva sino a tre anni. Infine, sarà pure passibile di pena chiunque recluta minori per farli partecipare a una rappresentazione pornografica o li induce a parteciparvi.

Rinuncia a integrare la legislazione penale con il "grooming"

La Convenzione impone agli Stati aderenti di punire il cosiddetto "grooming", ossia l'adescamento di minori in Internet al fine di commettere reati sessuali, quando tale proposito è seguito da atti concreti tesi a ottenere un incontro. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il «grooming» costituisce un tentativo punibile di commettere atti sessuali con minori. Il Consiglio federale rinuncia dunque a integrare la legislazione penale con il "grooming".  

La Convenzione, oltre alle fattispecie penali, contempla pure disposizioni sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e su programmi d'intervento che rientrano in parte o esclusivamente nelle competenze dei Cantoni. Per tale motivo il DFGP ha sentito i Cantoni che unanimemente hanno approvato la firma della Convenzione. Minima o nulla è la necessità di modificare le legislazioni cantonali in materia, qualora la Svizzera aderisse alla Convenzione.  


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Ultima modifica 30.01.2024

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