L’adozione del figliastro sarà possibile anche per le coppie non sposate

Berna, 29.11.2013 - Il Consiglio federale intende ampliare la cerchia di coppie che possono adottare il figliastro, introducendo questa possibilità, oltre che per i coniugi, anche per le persone in unione domestica registrata e – quale variante – per i conviventi di fatto. Ha inoltre avviato la discussione sull’opportunità di mitigare le condizioni dell’adozione e il relativo segreto. Venerdì ha posto in consultazione le pertinenti proposte.

Secondo il diritto vigente, per adottare il figliastro occorre essere sposati. I minorenni che crescono in seno a un'unione domestica registrata o una convivenza di fatto non possono essere adottati dal partner del genitore naturale e sono pertanto svantaggiati rispetto a quelli che vivono in un contesto coniugale. In caso di decesso del genitore naturale rischiano per esempio di perdere anche l'altra persona di riferimento.

Nell'interesse del bene del minorenne, in futuro l'adozione del figliastro deve essere possibile anche per le coppie in unione domestica registrata. In tal modo sarà possibile eliminare disparità di trattamento e assicurare giuridicamente il vincolo tra il fanciullo e il genitore acquisito. Queste coppie potranno, come le coppie sposate, integrare completamente il figliastro nella famiglia, e adottare i provvedimenti necessari in caso di morte del genitore naturale. Quale variante, il Consiglio federale propone di rendere possibile l'adozione del figliastro anche alle coppie, sia eterosessuali che omosessuali, che convivono di fatto. Questa possibilità di adottare il figliastro indipendentemente dallo stato civile tiene conto degli sviluppi della società: secondo i più recenti rilevamenti statistici del 2011, sono oltre 10 000 le economie domestiche caratterizzate da una convivenza di fatto in cui crescono i minorenni.

Riduzione dell'età minima a 28 anni

Oltre alle suddette modifiche, l'avamprogetto prevede anche adeguamenti delle condizioni d'adozione. L'età minima degli aspiranti a un'adozione congiunta o singola è ridotta da 35 a 28 anni e la durata minima della relazione è portata dagli attuali cinque a tre anni. Questa condizione dovrà valere per tutte le forme di relazione di coppia che potranno adottare il figliastro. L'età massima degli aspiranti all'adozione è eliminata.

Procedure d'adozione più flessibili

L'obiettivo della revisione del Codice civile, ossia rendere più flessibile la procedura d'adozione, è particolarmente importante per il bene del minorenne: in futuro, le competenti autorità disporranno di un margine di manovra più ampio in quanto potranno derogare da determinate condizioni d'adozione e in tal modo tenere maggiormente conto del singolo caso. In determinate situazioni, per il bene del minorenne la differenza d'età tra l'adottando e gli adottanti, per esempio, potrà eccezionalmente superare i 45 anni. Potranno essere possibili anche eccezioni nel quadro della differenza minima d'età di 16 anni, per esempio per poter adottare un secondo figliastro con un differenza d'età minore e integrarlo nella famiglia al fine di garantire il pari trattamento tra fratelli.

Allentamento del segreto dell'adozione

Infine, il segreto dell'adozione va allentato nel caso di genitori naturali che desiderano avere informazioni sul loro figlio dato in adozione o cercarlo. In futuro, i dati personali del figlio dato in adozione devono poter essere comunicati ai genitori naturali a condizione che esso, ormai maggiorenne, vi acconsenta. Per contro, già oggi il figlio adottato ha un diritto assoluto a conoscere la sua ascendenza, senza che sia necessario il consenso dei genitori naturali. Nel caso in cui il contatto con le persone cercate - genitori naturali o figlio dato in adozione - risulti difficile da stabilire, è possibile ricorrere a servizi specializzati nella ricerca di persone.


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Ultima modifica 30.01.2024

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