La Confederazione sostiene i Cantoni nell’attuare il divieto di dissimulare il viso

Berna, 09.03.2021 - Accogliendo il nuovo articolo costituzionale sul divieto di dissimulare il viso, i votanti hanno conferito ai Cantoni l’incarico vincolante di attuare entro due anni la nuova disposizione nel rispettivo diritto cantonale. L’Ufficio federale di giustizia è pronto a sostenerli in questo compito.

Il 7 marzo 2021 il Popolo e i Cantoni hanno accolto l’iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso" con il 51,2 per cento dei voti. In Svizzera sarà pertanto vietato velarsi integralmente nello spazio pubblico. La nuova disposizione costituzionale non è tuttavia applicabile direttamente, ma va attuata nella legge.

L’attuazione del divieto incombe in primo luogo ai Cantoni, competenti per disciplinare lo spazio pubblico in virtù della suddivisione delle competenze prevista dalla Costituzione. Questo principio, conforme al sistema federale svizzero (art. 3 Cost.), non cambia minimamente con il nuovo articolo 10a Cost.

In assenza di una base costituzionale, il Consiglio federale non è autorizzato a emanare una legge federale che vieti di dissimulare il viso nell’intero spazio pubblico. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) esaminerà comunque la necessità di legiferare nella sfera di competenza della Confederazione, ad esempio nel settore dei trasporti pubblici.

La Confederazione offre sostegno ai Cantoni

La nuova disposizione costituzionale impone ai Cantoni di concretare il divieto nel proprio diritto entro due anni. Se i Cantoni desiderano un coordinamento materiale in merito, ad esempio sotto forma di una legge modello, possono contare sul sostegno dell’UFG.


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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48, media@bj.admin.ch


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Ultima modifica 30.01.2024

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