Nell’ordinanza sull’integrazione si rimanda esplicitamente al significato della corresponsabilità degli stranieri per il successo dell’integrazione. Al momento del rilascio o della proroga del permesso di dimora, le autorità competenti devono tenere conto del grado d’integrazione degli interessati: nel caso di un'integrazione coronata da successo l'interessato può ottenere il permesso di domicilio già dopo cinque anni. Se si tratta di persone incaricate dell’assistenza religiosa o dell’insegnamento della lingua o cultura d’origine a comunità stabilite in Svizzera, le autorità possono prescrivere la frequenza di corsi linguistici o integrativi. Le misure integrative potranno inoltre essere estese anche alle persone ammesse provvisoriamente.
L'Ufficio federale della migrazione assume una funzione di coordinamento per quel che concerne l’integrazione ed è incaricato di armonizzare le misure integrative. I Cantoni devono designare un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all’integrazione.
Ultima modifica 07.09.2005
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