L’Assemblea federale approverà probabilmente nell’autunno 2007 il Codice di procedura penale svizzero (PP), che consentirà di rendere il perseguimento penale più efficace e di aumentare uguaglianza giuridica e certezza del diritto. La PP potrà entrare in vigore per la Confederazione e i Cantoni soltanto quando le autorità penali si saranno adeguate al nuovo orientamento. Il passaggio al futuro modello unitario «Pubblico ministero» e l’istituzione, quale misura compensatoria, del giudice dei provvedimenti coercitivi rendono necessaria un’importante riorganizzazione delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie della Confederazione. L’avamprogetto di legge federale sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP) concretizza la riorganizzazione delle autorità penali della Confederazione in base al nuovo orientamento e disciplina inoltre la questione della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.
Vigilanza affidata al Consiglio federale
Il modello unitario «Pubblico ministero» adottato dalla PP è caratterizzato dall’assenza di un giudice istruttore. Sul piano federale viene di conseguenza soppresso l’Ufficio dei giudici istruttori federali. Il pubblico ministero dirige la procedura preliminare, conduce l’istruzione penale, promuove l’accusa e la sostiene in giudizio. La vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è attualmente suddivisa tra Dipartimento federale di giustizia e polizia (sul piano amministrativo) e Tribunale penale federale (sul piano tecnico), ciò che origina regolarmente conflitti di competenza a livello pratico. La vigilanza sarà pertanto affidata soltanto al Consiglio federale. Sono tuttavia ipotizzabili anche altri modelli. L’esito della consultazione nonché le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale in merito all’«Esame del funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione » e la valutazione dell’esperto indipendente, prof. Georg Müller, confluiranno nella rielaborazione del progetto. Il procuratore generale presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull’attività del Ministero pubblico della Confederazione. L’indipendenza del Ministero pubblico della Confederazione resta garantita. Il Consiglio federale non è in particolare autorizzato a emanare istruzioni sulla forma o la chiusura dei procedimenti. Visto che i lavori relativi alla nuova PP sono avanzati più rapidamente del previsto, il Consiglio federale integra nella LOAP le nuove norme relative alla vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e toglie formalmente di ruolo il progetto sulla vigilanza inviato separatamente in consultazione nel 2005.
Giudice dei provvedimenti coercitivi come misura compensatoria
Per controbilanciare la forte posizione del pubblico ministero, la PP propone l’istituzione di un giudice dei provvedimenti coercitivi competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi, quali ad esempio le indagini a tappeto sul DNA, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, la sorveglianza delle relazioni bancarie o le inchieste mascherate. La LOAP prevede che, nei casi di giurisdizione federale, tali compiti siano svolti dai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione e che le decisioni di tali giudici siano impugnabili davanti al Tribunale penale federale.
Tribunale federale come autorità d’appello
Nei casi di giurisdizione federale il Tribunale penale federale resta il primo grado di giudizio. Il Tribunale federale fungerà da autorità d’appello. Le sentenze pronunciate dalle Corti penali del Tribunale penale federale non saranno in tal modo esaminate soltanto dal profilo dell’applicazione del diritto, ma anche da quello della constatazione dei fatti. Si tratta di una soluzione semplice, pragmatica e attuabile senza porre problemi organizzativi, essendo possibile ricorrere a strutture preesistenti. Non saranno generati costi aggiuntivi e la mole di lavoro supplementare per il Tribunale federale resterà entro chiari limiti.
Ultima modifica 21.09.2007
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