Disciplinare la condotta in materia di averi non rivendicati

Berna. Il Consiglio federale intende disciplinare la condotta in relazione ai fondi in giacenza apportando modifiche puntuali al Codice delle obbligazioni, al Codice civile e al Codice di procedura civile. Lo Stato non si assume tuttavia la responsabilità delle parti contrattuali per quanto riguarda i fondi. Mercoledì il Consiglio federale ha posto in consultazione le relative proposte fino al 30 novembre 2009.

Secondo il progetto posto in consultazione le banche e altri intermediari finanziari devono "adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere da loro per evitare l’interruzione del contatto con il creditore o il suo rappresentante e per ripristinare il contatto interrotto". La formulazione aperta permette agli intermediari finanziari di mantenere e sviluppare l'attuale regolamento di autodisciplina. Il progetto li assoggetta tuttavia all’obbligo di documentazione e di conservare gli incarti.

Gli intermediari finanziari devono comunicare al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa se, nonostante le misure intraprese, dall’ultimo contatto con il creditore o il suo rappresentante sono trascorsi 30 anni. Detto giudice provvede a che venga avviata un’ultima ricerca dell’avente diritto e dei suoi eredi. Se la ricerca non ha un esito positivo, i fondi in giacenza vengono messi a disposizione della collettività.

Disciplinamento degli "oneri vecchi"

Secondo le disposizioni transitorie, se all’entrata in vigore delle modifiche di legge sono già trascorsi 30 anni dall’ultimo contatto con il cliente, non è necessario avviare una procedura di dichiarazione di scomparsa. Si calcola che questo disciplinamento interessi valori patrimoniali di importo pari a circa 400 milioni di franchi. Il ricavo della liquidazione di questi oneri vecchi è devoluto per metà alla Confederazione e per metà ai Cantoni.

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Ultima modifica 26.08.2009

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