Secondo il progetto posto in consultazione le banche e altri intermediari finanziari devono "adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere da loro per evitare l’interruzione del contatto con il creditore o il suo rappresentante e per ripristinare il contatto interrotto". La formulazione aperta permette agli intermediari finanziari di mantenere e sviluppare l'attuale regolamento di autodisciplina. Il progetto li assoggetta tuttavia all’obbligo di documentazione e di conservare gli incarti.
Gli intermediari finanziari devono comunicare al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa se, nonostante le misure intraprese, dall’ultimo contatto con il creditore o il suo rappresentante sono trascorsi 30 anni. Detto giudice provvede a che venga avviata un’ultima ricerca dell’avente diritto e dei suoi eredi. Se la ricerca non ha un esito positivo, i fondi in giacenza vengono messi a disposizione della collettività.
Disciplinamento degli "oneri vecchi"
Secondo le disposizioni transitorie, se all’entrata in vigore delle modifiche di legge sono già trascorsi 30 anni dall’ultimo contatto con il cliente, non è necessario avviare una procedura di dichiarazione di scomparsa. Si calcola che questo disciplinamento interessi valori patrimoniali di importo pari a circa 400 milioni di franchi. Il ricavo della liquidazione di questi oneri vecchi è devoluto per metà alla Confederazione e per metà ai Cantoni.
Ultima modifica 26.08.2009
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