Il Codice di procedura civile svizzero, il Codice di procedura penale svizzero e una modifica della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) permettono alle parti di trasmettere gli atti scritti ai tribunali e alle autorità anche per via elettronica. Per uniformare tecnicamente lo svolgimento delle varie procedure nella misura in cui queste siano uguali, il Consiglio federale ha disciplinato le disposizioni esecutive in un’unica ordinanza.
Secondo l’ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica gli atti trasmessi a un’autorità e la notificazione di citazioni, decisioni e altre comunicazioni avviene per il tramite di una piattaforma di trasmissione riconosciuta. A differenza della comunicazione per posta elettronica, la notifica attraverso una piattaforma simile garantisce la confidenzialità e l’integrità dei documenti. Inoltre è possibile definire il momento esatto della trasmissione e della ricezione delle informazioni trasmesse sulla piattaforma.
Il Consiglio federale ha inoltre adeguato la vigente ordinanza che disciplina la trasmissione elettronica nell’ambito di un procedimento amministrativo. Infine ha approvato una nuova ordinanza concernente l’adeguamento – soprattutto di carattere redazionale – di ordinanze al Codice di procedura civile svizzero e modificato singoli punti dell’ordinanza sugli emolumenti della LEF.
Documenti
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Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
(RU 2010 3105)
- Spiegazione (PDF, 60 kB, 11.10.2011)
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Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi
(RU 2010 3031)
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Ordinanza che adegua ordinanze al Codice di procedura civile
(RU 2010 3053)
Ultima modifica 18.06.2010
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