La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità è il primo trattato internazionale per la lotta contro la criminalità informatica e in Internet. Obbliga gli Stati contraenti a rendere perseguibili in particolare la frode informatica, il furto di dati, la falsificazione di documenti mediante computer o l’accesso a sistemi informatici protetti. Gli Stati contraenti devono inoltre punire la pornografia infantile e la violazione di diritti d’autore in Internet.
La Convenzione disciplina inoltre le modalità di raccolta e conservazione, nelle inchieste penali, delle prove costituite da dati elettronici. Intende in particolare garantire che le autorità inquirenti possano accedere rapidamente ai dati trattati elettronicamente, affinché questi ultimi non possano essere falsificati o eliminati nel corso della procedura. Infine, la Convenzione si propone di garantire una cooperazione ampia, rapida ed efficace tra gli Stati contraenti.
Due piccoli adeguamenti legislativi
Per attuare la Convenzione sono necessari un adeguamento del Codice penale e un adeguamento della legge sull’assistenza in maniera penale. Per quanto riguarda la fattispecie penale dell’accesso illegale a un sistema per l’elaborazione di dati («hacking»), la punibilità è stata anticipata: in futuro sarà perseguibile anche chi rende accessibili o diffonde password, programmi e altri dati, pur sapendo o dovendo presumere che essi saranno usati per accedere illegalmente a un sistema informatico protetto.
La legge sull’assistenza in materia penale conferirà in futuro alla competente autorità svizzera la facoltà di trasmettere, in determinati casi e a fini investigativi, i dati relativi al traffico informatico all’autorità richiedente prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria. Tuttavia, tali dati – che forniscono informazioni sul mittente, il destinatario, l'orario, la durata, la dimensione e il percorso di un messaggio – possono essere utilizzati come mezzi di prova soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione finale sulla concessione e sulla portata dell’assistenza giudiziaria.
Ultima modifica 15.09.2011
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