Tassa sulle case da gioco

Conformemente ai suoi scopi principali, la LGD prevede che una parte del prodotto lordo dei giochi (PLG) delle case da gioco sia destinato all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità.

Le tasse sulle case da gioco sono prelevate sul PLG dei giochi terrestri e online realizzato dalle singole case da gioco (Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate).

L’aliquota della tassa è fissata in maniera tale che le case da gioco gestite secondo i principi dell’economia aziendale possano ricavare un rendimento adeguato dal capitale investito.

L’aliquota di base della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato nelle case da gioco terrestri ammonta al 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi fino a 10 milioni di franchi. Per ogni ulteriore milione di franchi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.

L’aliquota di base della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con giochi proposti online ammonta al 20 per cento. È applicata fino a 3 milioni di franchi di prodotto lordo dei giochi e, se detto importo viene superato, progredisce in cinque tranche fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.

La tassa federale sul prodotto lordo dei giochi realizzato nei casinò B è ridotta in caso di riscossione di una tassa cantonale analoga. La riduzione corrisponde all’importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

Evoluzione della tassa sulle case da gioco dal 2001

(millioni franchi)

Ultima modifica 02.11.2023

Inizio pagina