Accordo anti frode (AAF)
Base legale RS
Applicazione provvisoria
In attesa della ratifica da parte di tutti gli Stati membri, l'accordo può essere applicato in via transitoria mediante una dichiarazione delle parti contraenti quale prevista dall'articolo 44, paragrafo 3. A norma di tale articolo, una parte contraente può applicare in ogni momento l'accordo con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione. Pertanto, dato che la Comunità europea, alcuni Stati membri e la Svizzera hanno fatto una dichiarazione di questo genere, l'accordo sarà applicabile bilateralmente tra la Svizzera ed i seguenti Paesi:
- dall'8 aprile 2009: Bulgaria, Francia, Polonia, Romania, Svezia;
- dal 9 aprile 2009: Germania;
- dal 15 aprile 2009: Finlandia;
- dal 20 aprile 2009: Regno Unito;
- dal 19 gennaio 2010: Portogallo;
- dal 21 marzo 2010: Paesi Bassi;
- dal 6 gennaio 2011: Estonia;
- dal 28 settembre 2011: Belgio;
- dal 22 aprile 2012: Slovacchia;
- dal 20 marzo 2018: Austria;
- dal 6 novembre 2017: Croazia;
Unione europea
Autorità competenti
Autorità centrale competente giusta l'art. 27 paragrafo 5 AAF
Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
Bundesrain 20
CH-3003 Berna
Tel: +41 58 462 11 20
Fax: +41 58 462 53 80
E-Mail: irh@bj.admin.ch
Documentazione
- Messaggio del 1° ottobre 2004
(FF 2004 5273)
Estratti concernenti l’Accordo anti frode: pag. 5483 - 5502