Via di trasmissione alternative
Alcuni trattati internazionali prevedono svariate vie di trasmissione. Di norma l’UFG raccomanda la via più semplice e rapida (eventualmente anche la notificazione diretta per via postale). Sono presi in considerazione tutti i trattati (bilaterali e multilaterali) applicabili. La raccomandazione dell’UFG è data nello spazio fra le rubriche «Basi legali principali (RS / art.)» e «Osservazioni».
Nel diritto civile, nella misura in cui il paese interessato non abbia formulato alcuna riserva e abbia rinunciato a prevalersi del principio della reciprocità, in alternativa a tale via di trasmissione primaria, per notifiche è possibile procedere tramite le seguenti vie di trasmissione alternative, in base alla CLA65:
- Notificazione tramite la rappresentanza svizzera (via UFG) direttamente al destinatario (art. 8 CLA65). Quest’ultimo può rifiutare la ricezione, per esempio se non è allegata una traduzione. Questa via di trasmissione è sempre praticabile per i cittadini svizzeri. L’uso di misure coercitive è escluso.
- Notifica diretta per via postale al destinatario per il tramite dell’autorità richiedente (Vedi dettagli nella rubrica corrispondente).
- Trasmissione diretta tra autorità giudiziarie (art. 10 lett. b CLA65): per determinare l’autorità direttamente competente per il luogo nel paese estero, l’atlante giudiziario europeo in materia civile può essere d’aiuto.
Le indicazioni elencano tutte le vie alternative possibili per questo paese. Per quanto concerne la traduzione e altre formalità per queste vie di trasmissione alternative di notifiche, di principio occorre osservare le riserve espresse dal paese interessato (iscrizione collegata a link: «osservare le riserve»).