Al contrario delle pene detentive, le misure terapeutiche stazionarie non hanno una funzione riparativa. La premessa per il pronunciamento di una misura non è la colpa, ma la pericolosità e il rischio di recidiva della persona. Va pertanto ordinata soltanto se la pena, da sola, non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (art. 56 cpv. 1 lett. a CP).
I principi più importanti per curare gli autori affetti da malattie psichiche sono contenuti nel Patto II dell’ONU, nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e nella CEDU. Inoltre sono determinanti alcuni strumenti di soft law, quali ad esempio i principi dell’ONU per la protezione delle persone affette da malattie psichiche (MI Principles), le regole Mandela, gli standard del CPT e le norme penitenziarie europee. Nel diritto federale sono determinanti gli articoli 56 e 59 CP.
Nelle sue visite agli stabilimenti di esecuzione delle misure, la Commissione osserva con particolare attenzione, tenendo conto delle pertinenti basi legali, le modalità dell’esecuzione delle misure, in particolare l’idoneità dei piani d’esecuzione in riferimento al miglioramento della prognosi delle persone in questione.
Rapporti tematici
- Gesamtbericht über die schweizweite Überprüfung des stationären therapeutischen Massnahmenvollzugs (Art. 59 StGB) durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter 2013-2016 (PDF, 1 MB, 06.07.2020)
-
Rapport thématique de la Commission sur ses visites effectuées dans des établissements servant à l’exécution de mesures entre 2014 et 2016 (PDF, 1 MB, 06.07.2020)
(questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 01.07.2020