Domande sull'attuazione
Le disposizioni di legge per una migliore protezione dell'essere umano e dell'ambiente nel Codice delle obbligazioni (CO), decise dal Parlamento nel giugno 2020 come controprogetto all'iniziativa popolare "Per imprese responsabili", prevedono due novità. Da un lato, le grandi imprese svizzere vengono per la prima volta obbligate per legge a redigere un rapporto sui rischi della loro attività commerciale nei settori dell'ambiente, degli aspetti sociali, del lavoro, dei diritti dell'uomo e della lotta contro la corruzione nonché sulle misure adottate contro tali rischi, creando in tal modo trasparenza (cosiddetto obbligo di presentare una relazione non finanziaria). Dall'altro, le imprese per le quali vi è un rischio di ricorso al lavoro minorile o attive nel settore sensibile dei minerali originari di zone di conflitto devono rispettare obblighi di diligenza estesi e specifici. Questi obblighi devono essere attuati a livello di ordinanza mediante disposizioni esecutive che non possono essere più severe della legge. Il Consiglio federale ha posto in consultazione la pertinente ordinanza fino al 14 luglio 2021. Dato che l'iniziativa popolare, più severa, è stata respinta nel novembre 2020, ora si tratta di attuare il controprogetto del Parlamento, con riserva del referendum il cui termine scade il 5 agosto 2021.
L'avamprogetto dell'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) disciplina in particolare quali imprese devono rispettare i nuovi obblighi di diligenza. Nel settore dei minerali originari di zone di conflitto, l'ordinanza stabilisce i volumi annuali di importazione e lavorazione di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire. Le pertinenti disposizioni si orientano ai valori soglia vigenti nell'UE (UE 2017/821). Per quanto riguarda il lavoro minorile, l'ordinanza fissa le deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire, richieste dalla legge, per piccole e medie imprese (PMI) nonché per imprese con un rischio modesto. Concretizza infine i singoli obblighi di diligenza e menziona gli standard internazionali riconosciuti determinanti in materia. Nell'ambito delle deroghe per le PMI, l'ordinanza si orienta ai valori soglia attualmente in vigore per la revisione ordinaria del conto annuale.
Con il controprogetto all'iniziativa popolare "Per imprese responsabili" Parlamento e Consiglio federale si sono espressi a favore di un disciplinamento armonizzato a livello internazionale. Il controprogetto indiretto, e dunque anche le disposizioni esecutive nell'ordinanza, si orientano pertanto alle normative attualmente vigenti nell'UE. Si tratta da un canto della direttiva 2014/95/UE concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e dall'altro della direttiva (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Per quanto riguarda il lavoro minorile, la Svizzera prevede disposizioni più severe di quelle dell'UE. Normative diverse, in parte più severe, vigenti in altri Paesi non sono direttamente confrontabili. La Germania e la Francia, ad esempio, prevedono obblighi di diligenza più generali rispetto alla Svizzera ma anche valori soglia nettamente più alti.
Al momento l'Ufficio federale della giustizia sta esaminando i pareri pervenuti nell'ambito della consultazione sulla ODiT. Secondo la pianificazione attuale, il Consiglio federale deciderà e porrà in vigore, possibilmente ancora quest'anno, le disposizioni esecutive del controprogetto relative agli obblighi di diligenza. Infine, la legge accorda alle imprese un termine di un anno per prepararsi ai nuovi obblighi (2022). Questi ultimi potrebbero dunque essere applicati per la prima volta all'esercizio 2023.
Domande sulla votazione
L’iniziativa chiede alle imprese svizzere di verificare che nell’ambito delle loro attività commerciali vengano rispettati anche all’estero i diritti umani e le norme ambientali internazionali. Oltre alle proprie attività, le imprese devono controllare anche quelle delle loro filiali, dei loro fornitori e dei partner commerciali nonché, all’occorrenza, adottare misure e redigere un pertinente rapporto. Inoltre, le imprese svizzere sarebbero chiamate a rispondere, oltre che dei propri danni, anche di quelli causati, in particolare all’estero, da un’impresa da loro controllata, ad esempio una filiale o un fornitore economicamente dipendente.
Per il Consiglio federale è ovvio che le imprese svizzere devono rispettare i diritti umani e le norme ambientali anche all’estero. Tuttavia l’iniziativa è troppo severa e implicherebbe una soluzione unilaterale non coordinata su scala internazionale. Ciò riguarda soprattutto le norme aggiuntive sulla responsabilità previste dall’iniziativa. Le imprese possono eludere queste norme trasferendo la loro sede all’estero. Pertanto l’iniziativa indebolisce la piazza economica svizzera e mette a repentaglio i posti di lavoro. Essa non si limita a punire singoli gruppi imprenditoriali, bensì potenzialmente anche tutte le imprese svizzere che operano in maniera responsabile e che forniscano un contributo importante al progresso economico nei Paesi in via di sviluppo. Anche il Parlamento ritiene che l’iniziativa sia troppo severa. Ha perciò adottato un controprogetto indiretto, coordinato con le norme internazionali e sostenuto anche dal Consiglio federale. Il controprogetto entrerà tuttavia in vigore soltanto se l’iniziativa sarà respinta e contro di esso non riuscirà il referendum.
Anche il controprogetto indiretto impone alle imprese obblighi più estesi rispetto a quelli vigenti, ma persegue un approccio coordinato con le norme internazionali. Con l’obbligo di rendiconto, istituisce per la prima volta obblighi di trasparenza vincolanti in ambito sociale, dei diritti umani ed ecologico. Nei settori particolarmente sensibili del lavoro minorile e delle materie prime nelle zone di conflitto il controprogetto impone inoltre alle imprese l’obbligo di verificare la dovuta diligenza e va quindi più in là di quanto previsto dall’UE.
Sì. Un’impresa svizzera che causa danni all’estero è tuttavia chiamata a risponderne in linea di massima secondo il diritto del Paese in cui sono stati causati. Se il danno è causato da una filiale, ne risponde quest’ultima. L’iniziativa chiede invece che in un caso del genere sia chiamata a rispondere la società madre. Si tratterebbe di una soluzione unilaterale della Svizzera, che metterebbe a repentaglio i posti di lavoro sia nel nostro Paese che all’estero. Con il controprogetto continuerebbero invece a essere applicati i principi giuridici attualmente vigenti e riconosciuti su scala internazionale. Ogni impresa risponde di regola dei danni da essa provocati secondo il diritto del luogo in cui è stato causato il danno.
L’iniziativa riguarda in linea di massima tutte le imprese svizzere. Secondo il testo dell’iniziativa, sono previste eccezioni soltanto per le PMI che presentano rischi limitati (p. es. una società immobiliare di media grandezza che opera a livello nazionale). Nel disciplinare l’obbligo di diligenza, il legislatore deve tenere conto delle esigenze di queste imprese. Ad oggi non è possibile quantificare il numero di PMI che rientrano in questa categoria. Il controprogetto riguarderebbe certamente meno imprese. Le PMI sarebbero in particolare escluse dall’obbligo di rendiconto, poiché tale obbligo si applicherebbe soltanto alle imprese quotate in borsa e alle imprese finanziarie con più di 500 collaboratori. L’obbligo di verificare la dovuta diligenza negli ambiti del lavoro minorile e delle materie prime nelle zone di conflitto si applicherebbe invece in linea di principio a tutte le imprese, ad eccezione delle PMI e delle imprese che presentano rischi esigui. Il numero delle imprese cui si applicherà l’obbligo della dovuta diligenza nel settore dei minerali nelle zone di conflitto dipende dalla quantità di minerali importati. Anche qui saranno determinanti le disposizioni d’esecuzione del controprogetto, che saranno elaborate soltanto se il Popolo respingerà l’iniziativa.
L’obbligo di redigere un rapporto riguarda gli ambiti dell’ambiente, della situazione sociale, delle esigenze dei lavoratori, dei diritti umani e della lotta alla corruzione. Un’imprese deve redigere annualmente un rapporto in cui informa sulle ripercussioni delle sue attività commerciali in questi ambiti. I rapporti devono essere accessibili al pubblico per almeno dieci anni. Ciò crea trasparenza, agevola l’individuazione di irregolarità e permette quindi agli investitori, e anche ai consumatori, di decidere in modo responsabile. Il controprogetto prevede inoltre una sanzione penale in forma di multa fino a 100 000 franchi se un’impresa viola l’obbligo di rendiconto.
Gli ambiti del lavoro minorile e dei minerali nelle zone di conflitto sono particolarmente delicati. Per questo motivo il controprogetto prevede che le imprese svizzere li controllino in modo particolarmente attento. L’obbligo di verificare la dovuta diligenza impone a un’impresa di essere ad esempio a conoscenza delle condizioni di lavoro di un fornitore dal quale riceve prodotti. Determinati minerali possono ad esempio provenire da regioni belliche ed è quindi ipotizzabile che il loro commercio serva anche a finanziare i conflitti. Un’impresa deve adottare misure anche in caso di sospetto di lavoro minorile. Questi obblighi di diligenza intendono garantire che le imprese non ricorrano a fornitori che non rispettano le regole. Le imprese interessate devono rendere conto annualmente anche dell’applicazione dell’obbligo della dovuta diligenza. Anche in questo caso è punibile chi viola l’obbligo di rendiconto.
No, nessun Paese applica una responsabilità delle imprese così esplicita come quella chiesta dall’iniziativa. La Francia ha una legge relativamente severa, che tuttavia si applica soltanto a imprese che contano almeno 5000 collaboratori in Francia o 10 000 in tutto il mondo. Il disciplinamento francese della responsabilità non è comparabile con quello previsto dall’iniziativa. Inoltre, in Francia l’onere della prova spetta a chi promuove l’azione. Nell’UE e in Germania sono attualmente in corso discussioni su regole più vincolanti nei settori dell’economia e dei diritti umani, ma tali regole sono contestate e non sono stati ancora elaborati progetti di legge concreti.
Ultima modifica 13.07.2021