Ricovero a scopo d’assistenza (RSA)

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© Peter Schulthess, prison.photography

Un ricovero a scopo d’assistenza costituisce una privazione della libertà in applicazione del diritto civile e comporta un ricovero forzato in un istituto (art. 426 segg. CC). Le norme internazionali determinanti si trovano soprattutto nella Convenzione contro la tortura, nel Patto II dell’ONU, nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, nella CEDU nonché nei principi e negli standard dell’ONU, del Consiglio d’Europa e del CPT. Nel diritto nazionale sono pertinenti soprattutto le disposizioni del CC sulla protezione degli adulti.

In linea di principio la libertà personale di un paziente ricoverato contro la sua volontà non può essere limitata oltre quanto necessario per il suo stato di salute e per una terapia efficace. Tutte le misure privative della libertà (le misure che restringono la libertà di movimento e il trattamento in assenza di consenso) devono essere necessarie sotto il profilo medico e in un rapporto ragionevole con i rischi. Possono essere applicate soltanto in quanto ultima ratio; occorre inoltre sempre applicare il mezzo più moderato e la misura meno incisiva.

Nelle visite agli istituti psichiatrici in cui le persone sono ricoverate a scopo di assistenza, la Commissione esamina le condizioni di vita e di alloggio dei pazienti nonché l’applicazione delle misure restrittive della libertà e delle cure mediche senza il consenso dell’interessato.

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Ultima modifica 01.07.2020

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