Via di trasmissione sussidiaria e alternativa giusta l’art. 10 lett. b CLA65 (trasmissione diretta tra autorità giudiziarie)
La Svizzera non ammette la notificazione tramite la via di trasmissione giusta l’articolo 10 lett. b della CLA65 (RS 0.274.131). In base al principio di reciprocità previsto all’articolo 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere devono astenersi dal notificare degli atti a persone all’estero tramite delle vie che non sono ammesse in Svizzera (v. Linee direttive, I.C.5).
Lo Stato di destinazione può tuttavia rinunciare ad invocare il principio di reciprocità (v. Linee direttive, I.C.5 e II.D.1.2.2). Gli Stati presenti alla riunione della Commissione Speciale dell’Aia (ott./nov. 2003) hanno in questo senso dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno formulato delle riserve giusta gli articoli 8 e 10 (cfr. n. 79 delle "Conclusions et Recommandations" di 2003). Si tratta degli Stati seguenti (cfr. però anche le riserve e dichiarazioni del Paese sotto il rinvio corrispondente):
- Belgio, Bielorussia, Canada, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Israele, Italia, Kuwait, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia.
Conviene rilevare che gli Stati presenti alla riunione della Commissione Speciale dell’Aia (ott./nov. 2003) non hanno espresso un’opinione uniforme riguardante le esigenze relative alle traduzioni (cfr. n. 65 - 68 delle "Conclusions et Recommandations" di 2003 e la raccomandazione nel n. 31 delle "Conclusions et Recommandations" di 2009).
L’UFG raccomanda in casi di notificazioni secondo l’articolo 10 lett. b CLA65, e sotto riserva di trattati bilaterali, di allegare una traduzione degli atti nella lingua dello Stato di destinazione, oppure di compilare almeno la parte "Elementi essenziali dell'atto" del formulario "domanda giusta CLA65" (p. 3 e 4) nella lingua dello Stato di destinazione e di allegarla alla domanda, per evitare problemi al momento del riconoscimento della decisione (cfr. Linee direttive, II.E.1.1; non sarà però necessario in ogni procedura svizzera domandare un riconoscimento all'estero della decisione resa). L’UFG non può tuttavia dare nessuna garanzia per quanto riguarda il riconoscimento di decisioni svizzere all’estero.
Modo di procedere
In molti casi non sarà possibile determinare l’autorità giudiziaria competente per territorio. Con il Belgio, la Francia, l’Italia ed il Lussemburgo, questo modo di notificare all’estero corrisponde alla via di trasmissione primaria secondo i trattati bilaterali. Per questi Stati, l’autorità competente per territorio può essere trovata sulle pagine dei Paesi (rinvio). Queste pagine tengono perciò conto della forma di notificazione diretta tramite autorità prevista dai trattati bilaterali. Per determinare l’autorità direttamente competente per il luogo nel paese estero, l’atlante giudiziario europeo in materia civile può essere d’aiuto.
Documentazione
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Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale
(CLA65, RS 0.274.131)
- Art. 10 lett. a CLA65
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Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
(RS 0.111)
- Art. 21 Convenzione di Vienna
- Linee direttive in materia civile (PDF, 1 MB, 09.07.2024)
- Conclusions et Recommandations 2003
- Conclusions et Recommandations 2009
- Riserve e dichiarazioni
- Formulario "domanda giusta CLA65"
Ultima modifica 09.07.2020