Avviata la consultazione della legge federale sugli averi non rivendicati

Berna, 05.07.2000 - -

Mercoledi, il Consiglio federale ha licenziato l'avamprogetto di legge federale sugli averi non rivendicati, incaricando nel contempo il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale di giustizia e polizia dell'espletamento della relativa procedura di consultazione, che si concluderà il 30 settembre 2000.

Obiettivi della legge

Vari interventi parlamentari degli Anni '90 avevano invitato il Consiglio federale a ripensare il regime legale svizzero concernente gli averi non rivendicati. Con il presente avamprogetto, il Consiglio federale esaudisce tali richieste. La legge federale impone a banche e assicurazioni (attori finanziari) di ricercare attivamente i loro clienti qualora non abbiano notizie di questi ultimi da almeno otto anni. Se la ricerca non dà esito positivo, trascorsi altri due anni il cliente va annunciato a una centrale d'informazione che sarà istituita dal Consiglio federale. Tale centrale fornirà informazioni alle persone che rendono verosimili i loro diritti su un avere non rivendicato. Cinquanta anni dopo l'ultimo contatto con il cliente e previa pubblicazione, gli averi non rivendicati sono devoluti alla Confederazione. L'attore finanziario è in tal modo esonerato dagli obblighi contrattuali nei confronti del cliente.

Evitare gli averi non rivendicati

L'avamprogetto impone inoltre agli attori finanziari l'adozione di misure organizzative intese a evitare l'interruzione del contatto con il cliente o a permettere un'agevole identificazione degli aventi diritto. In tale contesto, esso fa ricorso a soluzioni previste anche dalle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche svizzere.

L'avamprogetto non disciplina né l'investimento di averi non rivendicati, né questioni di diritto processuale. Spetterà ancora al giudice stabilire, secondo il principio del libero apprezzamento delle prove, se il cliente abbia comprovato a sufficienza il suo diritto su un avere non rivendicato.

La legge federale proposta si applica anche agli averi affidati all'attore finanziario prima della sua entrata in vigore e quindi, com'è probabile, anche ad averi in suo possesso da anni o da decenni. Disposizioni transitorie speciali garantiscono che in tali casi l'onere ingenerato dalla ricerca degli aventi diritto rimanga entro limiti ragionevoli e che essa non entri in competizione con le ricerche condotte nel contesto della Commissione Volcker.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48



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Ultima modifica 30.01.2024

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