Discorso del Consigliere di Stato Markus Notter

Vale il testo parlato

Unioni di coppie omosessuali
Opportunità e limiti di una soluzione cantonale: l'esempio del Cantone di Zurigo

11 22 settembre 2002, gli aventi diritto al voto del Cantone di Zurigo hanno lanciato un segnale chiaro, approvando chiaramente la legge sulla registrazione di coppie omosessuali con una quota del 62.7 per cento di consensi. Dal 1 ° luglio 2003 le coppie omosessuali hanno la possibilità di farsi iscrivere nel registro delle unioni presso l'ufficio dello stato civile del loro domicilio comune. Secondo il diritto cantonale, la registrazione presuppone che la coppia abbia formalizzato sei mesi prima dinanzi a un notaio una dichiarazione comune in base alla quale i partner si impegnano a vivere in comunione domestica e a prestarsi assistenza e aiuto reciproci. Chi desidera farsi registrare deve essere maggiorenne e capace di discernimento. Valgono gli stessi impedimenti legati alla parentela applicabili alla conclusione del matrimonio. Nonostante la registrazione nel registro delle unioni venga effettuata presso I'ufficio dello stato civile, lo stato civile delle coppie omosessuali non muta. II registro delle coppie omosessuali e unicamente un registro personale cantonale, e non un registro dello stato civile ai sensi del diritto federale. Nell'ordinanza d'esecuzione e stato quindi necessario determinare anche nuove procedure di comunicazione complete, al fine di assicurare il flusso di informazioni.

Nei primi 18 mesi, 483 coppie (93 femminili e 390 maschili) hanno fondato un'unione secondo il diritto cantonale. La registrazione avviene di regola nella sala delle celebrazioni o in un altro locale adeguato. A differenza del matrimonio, in occasione della registrazione non è richiesta la presenza di testimoni.

Lo scioglimento dell'unione avviene invece dinanzi all'ufficiale dello stato civile: su richiesta comune o, se i partner sono separati da almeno due anni, su domanda unilaterale. In caso di partenza dal Cantone di Zurigo o se uno dei partner si sposa o muore, lo scioglimento dell'unione avviene d'ufficio. Nella procedura di scioglimento non vengono stabilite conseguenze accessorie (ad esempio in materia di regimi matrimoniali).

Fino a oggi sono state sciolte d'ufficio 15 unioni per decesso e tre per partenza dal Cantone di Zurigo. Non sono ancora state presentate richieste comuni di scioglimento. Per gli scioglimenti su richiesta unilaterale, le condizioni di tempo non sono ancora soddisfatte.

Nel corso dell'elaborazione dell'ordinanza d'esecuzione, il Consiglio di Stato si e ben presto reso conto che l'attuazione della legge si sarebbe scontrata a numerosi limiti posti dal diritto federale. II Cantone di Zurigo aveva infatti le mani legate in questioni quali il diritto successorio, le assicurazioni sociali e l'imposizione fiscale ordinaria. L'equiparazione giuridica alle coppie sposate prevista nella legge si e concretizzata tra l'altro in materia di diritto dei pazienti, di aiuto sociale e per quel che concerne la riscossione delle imposte di successione e di donazione cantonali.

A un più attento esame, i ristretti limiti territoriali si rivelano uno svantaggio: I'unione registrata viene ad esempio annullata se uno o entrambi i partner partono dal Cantone di Zurigo per trasferirsi altrove. Devono inoltre farsi di nuovo registrare nel Cantone di Zurigo, rispettando i termini legali, le coppie in provenienza dal Cantone di Ginevra, di Neuchâtel o dall'estero e che sono giä state registrate come partner nel loro precedente domicilio. Le soluzioni cantonali non possono quindi rispondere sufficientemente alle esigenze di mobilità che caratterizzano gli attuali modi di vita.

Se il popolo approva I'entrata in vigore della nuova legge federale, tutte le coppie che finora erano registrate secondo il diritto cantonale, se vorranno approfittare del diritto federale dovranno farsi registrare di nuovo. La nuova normativa non potrà essere applicata alle unioni registrate esistenti. Nel Cantone di Zurigo il legislatore dovrà inoltre riflettere se lasciare in vigore l'attuale legislazione cantonale o abrogarla dopo un determinato periodo di transizione. Dal canto suo il Gran Consiglio ha dichiarato che la soluzione cantonale non costituisce che una soluzione transitoria fino all'entrata in vigore del diritto federale.

Ultima modifica 22.04.2005

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