Le diverse forme di eutanasia e il suo disciplinamento giuridico

Eutanasia attiva diretta

Omicidio mirato a ridurre le sofferenze di un’altra persona. Il medico o un terzo somministra intenzionalmente al paziente un’iniezione che conduce direttamente alla morte.

Questa forma di eutanasia è attualmente passibile di pena ai sensi dell’articolo 111 (omicidio intenzionale), articolo 114 (omicidio su richiesta) o articolo 113 (omicidio passionale) CP.

Eutanasia attiva indiretta

Impiego di mezzi (ad es. morfina) per alleviare le sofferenze, i quali possono tuttavia – come effetto secondario – abbreviare la vita. Si accetta la possibilità che essi possano abbreviare la vita.

Questo genere di eutanasia non è regolato esplicitamente dal Codice penale vigente, esso è tuttavia consentito in linea di massima. Anche le direttive sull’eutanasia dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (Direttive-ASSM) considerano ammissibile questo genere di eutanasia.

Eutanasia passiva

Rinuncia ad avviare o sospensione di terapie di sostentamento vitale (esempio: viene staccato il respiratore a ossigeno).

Anche questa forma di eutanasia non è regolata esplicitamente dalla legge, è tuttavia considerata ammissibile. Le Direttive-ASSM ne forniscono una pertinente definizione.

Assistenza al suicidio (detto anche aiuto al suicidio)

Soltanto chi "per motivi egoistici" aiuta una persona al suicidio (ad es. procurandogli una sostanza letale), è punito secondo l’articolo 115 CP con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Nel caso dell’aiuto al suicidio si tratta di procurare la sostanza letale al paziente che auspica suicidarsi. Quest’ultimo poi la ingerisce senza l’aiuto di terzi.

Organizzazioni come EXIT prestano assistenza al suicidio nell’ambito di questa legge. Esse non sono punibili fintanto che non è possibile rimproverare loro motivi egoistici.

Misure curative medico-palliative

La medicina e le cure palliative comprendono trattamenti medici, cure del corpo, ma anche assistenza psicologica, sociale e spirituale del paziente nonché dei suoi congiunti.

Queste misure possono migliorare sensibilmente la qualità di vita di malati gravi e di morenti e, quindi, evitare che sorgano desideri di morte.

Ultima modifica 30.01.2023

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