Migliore protezione per chi denuncia irregolarità sul posto di lavoro
Berna, 21.11.2012 - Occorre proteggere meglio dalla disdetta chi segnala irregolarità sul posto di lavoro. Mercoledì il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di redigere un messaggio su una pertinente revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO). Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo, in base a uno studio sulle basi della protezione dei rappresentanti dei lavoratori dal licenziamento, sull’opportunità di migliorare in generale la protezione dal licenziamento.
I lavoratori che segnalano irregolarità sul posto di lavoro (i cosiddetti whistleblower) corrono il pericolo di subire misure di ritorsione. Nella maggior parte dei casi rischiano di perdere il lavoro. Il Consiglio federale intende pertanto definire in un nuovo articolo del CO le condizioni per segnalare in modo conforme alla legge le irregolarità sul posto di lavoro. La necessità di intervenire a livello legislativo è stata accolta da una maggioranza dei partecipanti alla consultazione nel 2009; la disposizione proposta è ora rielaborata in base ai risultati della consultazione.
Secondo la nuova disposizione, il collaboratore non viola il suo obbligo di fedeltà se segnala in buona fede irregolarità al datore di lavoro. Se quest'ultimo non adotta provvedimenti efficaci, il collaboratore può rivolgersi all'autorità competente. Se tale autorità non adotta i provvedimenti necessari, il lavoratore può, come ultima ratio, rendere pubbliche le irregolarità. Il licenziamento a causa di una segnalazione conforme alla legge è abusivo ed è risarcito con un importo pari al massimo a sei mesi di salario.
Reazioni controverse alla proposta di migliorare in generale la protezione dal licenziamento
Nell'ambito dell'avamprogetto di legge, il Consiglio federale ha riesaminato anche le sanzioni previste per tutti i casi di disdetta abusiva o ingiustificata, giungendo alla conclusione che la protezione dal licenziamento, in vigore dal 1989, ha in linea di massima dato buoni risultati. Era tuttavia del parere che per i casi gravi la sanzione prevista, pari al massimo a sei mesi di salario, non fosse sufficientemente severa. Pertanto, nel 2010 il Consiglio federale ha proposto, in occasione di una seconda consultazione, di aumentare da sei a 12 mesi l'indennità massima in caso di disdetta abusiva o ingiustificata del rapporto di lavoro.
La proposta di migliorare in generale la protezione dal licenziamento ha suscitato reazioni molto controverse. In occasione della seconda consultazione si sono opposti a un miglioramento generale della protezione dalla disdetta sei Cantoni, tre partiti (PPD, PLR e UDC) nonché le associazioni dei datori di lavoro e dell'economia. Questi partecipanti hanno elogiato il diritto liberale e flessibile in materia di lavoro e la sua importanza per la piazza economica svizzera. A loro parere, la protezione offerta dal diritto vigente è sufficiente. 16 Cantoni, tre partiti (PCS, i Verdi e PS) nonché le associazioni dei lavoratori ritengono invece necessario un intervento da parte del legislatore. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno approvato soltanto una parte delle modifiche proposte, mentre per altri l'avamprogetto era troppo poco incisivo.
Alla luce di questi pareri controversi, oggi il Consiglio federale ha deciso di sospendere il secondo progetto legislativo. Ha inoltre incaricato il DFGP di elaborare, assieme al Dipartimento federale dell'economia (DFE), uno studio approfondito sulle basi della protezione dei rappresentanti dei lavoratori dal licenziamento e sulle corrispondenti condizioni quadro. Questo studio servirà da base per trovare, nel quadro della Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), una soluzione in grado di raccogliere il consenso delle parti sociali. In considerazione dei risultati e delle discussioni, il Consiglio federale deciderà successivamente sull'opportunità di migliorare in generale la protezione dei lavoratori dal licenziamento.
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Ultima modifica 26.06.2024