La tratta di esseri umani è un reato il cui perseguimento penale compete alle autorità giudiziarie cantonali. La Svizzera conosce e applica diverse norme giuridiche in materia. Secondo il Codice penale, la tratta di esseri umani è un crimine quando l’autore, con la coercizione e approfittando dello stato di necessità in cui versano le vittime, recluta esseri umani (adulti e minori), offre i loro servizi, li trasferisce da un luogo all’altro e li ospita allo scopo di sfruttarli sessualmente, come forza lavoro o di prelevare i loro organi e di realizzare, così facendo, un profitto. La tratta è spesso correlata ad altri reati come il promovimento della prostituzione, il traffico di migranti, l’entrata illegale nel Paese e le infrazioni alla legge sugli stranieri.
Reati registrati (SCP)
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Tratta di esseri umani (art. 182 CP) |
61 | 46 | 58 | 125 | 125 | 85 | 99 | 67 | 71 | 63 | 74 |
Promovimento della prostituzione (art. 195 CP) |
86 | 69 | 130 | 181 | 156 | 146 | 108 | 84 | 59 | 80 | 79 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica criminale di polizia SCP (numero di reati registrati, stato: giugno 2024)
Dal 2020, nella SCP i reati registrati dalla polizia sono suddivisi per tipo di sfruttamento.
Reati registrati dalla polizia, 2020-2023
  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totale di casi di tratta di esseri umani (art. 182 CP) | 67 | 71 | 63 | 74 |
a scopo di sfruttamento sessuale |
51 | 31 | 45 | 51 |
a scopo di sfruttamento lavorativo |
15 | 40 | 18 | 23 |
a scopo del prelievo di organi |
0 | 0 | 0 | 0 |
tipo di sfruttamento sconosciuto |
1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica criminale di polizia SCP (stato giugno 2024)
Condanne penali
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Tratta di esseri umani (art. 182 CP) |
13 | 15 | 19 | 11 | 6 | 4 | 10 | 9 | 13 | 7 | 8 |
Promovimento della prostituzione (art. 195 CP) |
23 | 35 | 30 | 15 | 12 | 21 | 12 | 19 | 25 | 7 | 13 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica delle condanne penali SUS (numero di condanne passate in giudicato, stato: giugno 2024)
Aiuto alle vittime (numeri basati sulle consulenze alle vittime dispensate dai pertinenti consultori cantonali)
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Tratta di esseri umani (art. 182 CP) | 190 | 145 | 111 | 158 | 164 | 186 | 193 | 254 | 271 | 264 | 261 |
Promovimento della prostituzione (art. 195 CP) | 115 | 114 | 97 | 123 | 116 | 120 | 85 | 116 | 140 | 134 | 112 |
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica degli aiuti alle vittime di reati (casi di indennizzo, riparazione morale e consulenza correlati alla tratta di esseri umani e/o alla prostituzione, stato giugno 2024)
In Svizzera, le vittime della tratta hanno dei diritti. Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato ha diritto ad aiuto e assistenza a prescindere dalla sua nazionalità e del suo stato di soggiorno (Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, LAV; RS 312.5).
Dopo aver subito traumi, violenze fisiche e/o psichiche, le vittime della tratta hanno diritto a essere protette, affinché possano trovare un alloggio e beneficiare di assistenza medica e giuridica. Se durante il suo sfruttamento in Svizzera la vittima ha soggiornato illegalmente nel Paese, ha diritto a un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni. Questo periodo le serve per ritrovare equilibrio e stabilità e decidere se denunciare il suo carnefice e deporre contro di lui. Se la vittima è disposta a collaborare con le autorità, può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini e delle procedura giudiziaria (art. 36 OASA). Indipendentemente dalla sua disponibilità a testimoniare contro i criminali e se la situazione personale lo richiede (caso di rigore), la vittima può avere diritto a un permesso di soggiorno.
In qualità di testimone, la vittima beneficia di misure protettive durante il procedimento penale. La legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LTes; RS 312.2) sancisce inoltre che, a determinate condizioni, le misure di protezione possono essere concesse anche al di fuori di un procedimento penale e dopo la conclusione del medesimo.
Le vittime possono anche ricevere un aiuto al ritorno nel loro Paese. Si tratta di un programma che sostiene le vittime offrendo loro consulenza in vista del ritorno in patria e accorda loro aiuti finanziari e materiali al fine di facilitare la loro reintegrazione. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è responsabile di tale aiuto al ritorno. Per attuare le misure, la SEM collabora con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e con organizzazioni non governative specializzate.
Link
- Statistica delle condanne penali
- Statistica criminale di polizia
- Statistica degli aiuti alle vittime (OHS)
-
Statistiques de consultation Plateforme Traite
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 11.07.2024