Prevenzione della tortura

AG ZG Haus B 2019
© Peter Schulthess

La Svizzera ha aderito a due convenzioni internazionali per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Gli organi internazionali istituiti a tal fine esaminano negli Stati contraenti, tramite visite regolari e organizzate autonomamente negli istituti di privazione della libertà, come sono trattati i detenuti. L’Ufficio federale di giustizia UFG (settore Esecuzione delle pene e delle misure), in quanto interlocutore per questi due organi internazionali e piattaforma tra la Confederazione e i Cantoni, è responsabile del buon svolgimento delle visite. L’UFG coordina inoltre l’analisi dei rapporti di monitoraggio nonché la redazione della presa di posizione del Consiglio federale.

Convenzione europea per la prevenzione della tortura

La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, entrata in vigore per la Svizzera nel 1989, pone l’accento sulla prevenzione. Con questa convenzione, il Consiglio d’Europa ha istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Comité européen pour la prévention de la torture CPT). Il CPT esamina, mediante visite regolari, il trattamento delle persone private della libertà per motivi di diritto penale, processuale, civile o amministrativo, allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti. Le Parti contraenti si impegnano a fornire al CPT le seguenti agevolazioni per l’adempimento del suo compito:

  • accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta;
  • tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;
  • la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all’interno di detti luoghi;
  • ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l’adempimento del suo incarico.

Il CPT può intrattenersi senza testimoni con le persone private della libertà e mettersi liberamente in contatto con le persone che possono fornirgli informazioni utili. Dopo ogni visita, il CPT redige un rapporto confidenziale corredato di raccomandazioni. La maggior parte degli Stati contraenti pubblica i rapporti del CPT e le proprie prese di posizione.

Protocollo facoltativo alla Convenzione dell’ONU contro la tortura

Il Protocollo facoltativo alla Convenzione dell’ONU contro la tortura, entrato in vigore per la Svizzera nel 2009, mira, mediante visite regolari del Sottocomitato per la prevenzione della tortura (Sous-comité pour la prévention de la torture SPT) e di commissioni nazionali, a impedire la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei penitenziari. In Svizzera tale compito è svolto dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), un organo indipendente istituito nel 2010. Il Protocollo facoltativo prevede che il SPT si consulti e cooperi con il CPT e le commissioni nazionali per coordinare le rispettive attività. Inoltre, il SPT consiglia e assiste le commissioni nazionali nel quadro di contatti diretti, in particolare mediante raccomandazioni e pareri su misure tese a migliorare la protezione delle persone private della libertà.

Come il CPT, il SPT ha il diritto di visitare tutti gli istituti di detenzione, di circolarvi liberamente e di intrattenersi, senza la presenza di testimoni, con tutte le persone ivi recluse per motivi di diritto penale, processuale, civile o amministrativo. Dopo ogni visita il SPT redige un rapporto confidenziale corredato di raccomandazioni. La maggior parte degli Stati contraenti pubblica i rapporti del SPT e le proprie prese di posizione.

Il Protocollo facoltativo completa il meccanismo di controllo della Convenzione dell'ONU contro la tortura, che impone agli Stati membri di attuare tutti i provvedimenti necessari per prevenire e sanzionare la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti e di informare regolarmente il Comitato dell'ONU per la prevenzione della tortura (Committee Against Torture CAT) in merito ai provvedimenti adottati. Il Comitato prende posizione al riguardo e trasmette loro le sue conclusioni e raccomandazioni. Decide inoltre in merito ai ricorsi per violazioni della Convenzione.

Ultima modifica 22.11.2023

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