- Richiedenti l’asilo (permesso N)
- Rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati ammessi provvisoriamente e persone ammesse provvisoriamente (permesso F)
- Formazione e formazione continua di persone rientranti nel settore dell’asilo (permesso B, F e N)
- Lavoro a prova
- Attività lucrativa indipendente
- Dove trovo ulteriori informazioni
Richiedenti l’asilo (permesso N)
I richiedenti l’asilo (permesso N) sono persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera e per le quali è in corso una pertinente procedura.
Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. Dopo tale termine il richiedente l’asilo può essere autorizzato a svolgere un’attività lucrativa temporanea purché la situazione economica e del mercato del lavoro lo consentano e siano rispettate le condizioni salariali e lavorative nonché la priorità degli indigeni. I richiedenti asilo non devono essere soggetti a un'espulsione legalmente vincolante. Non c'è alcun diritto legale a un'attività lucrativa.
La domanda di autorizzazione per l’esercizio di un’attività dipendente va presentata dal datore di lavoro all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro competente per il luogo d’impiego. Per maggiori informazioni sulle autorità cantonali della migrazione e proposte al mercato del lavoro basta cliccare sul link:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Oltre all’assunzione di un impiego sono ugualmente soggetti all’obbligo di autorizzazione i cambiamenti d’impiego e di professione di un richiedente l’asilo (permesso N).
Rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati e persone ammesse provvisoriamente (permesso F) e apolidi (permesso B o F)
Un’attività lucrativa può essere svolta in tutta la Svizzera qualora sia stata notificata. La notifica deve dunque precedere l’avvio dell’attività che può essere svolta a titolo dipendente o indipendente.
Le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore devono essere rispettate.
Se l’attività fa parte di un programma occupazionale non è soggetta all’obbligo di notifica.
Se si tratta di un’attività dipendente, la notifica viene effettuata dal datore di lavoro. Se si tratta di un’attività indipendente, la notifica spetta alla persona che esercita tale attività. Se l’attività fa parte di un programma d’integrazione realizzato da un terzo incaricato nel quadro della convenzione di programma concernente l’attuazione di un programma d’integrazione cantonale (PIC) o che ha ottenuto l’accordo di massima dell’autorità cantonale competente, la notifica può essere effettuata da terzi (p.es. istituzioni di soccorso, servizi comunali o cantonali, istituzioni incaricate).
La notifica di un’attività lavorativa può essere effettuata tramite lo sportello online EasyGov.swiss. Questo rende l'elaborazione facile, veloce ed efficiente. EasyGov è una piattaforma sicura e affidabile per la gestione delle pratiche amministrative per le aziende.
Se non c'è accesso a EasyGov, la notifica può essere effettuata utilizzando il modulo corrispondente.
Modulo per la notifica di un’attività lucrativa (PDF, 959 kB, 24.08.2021)
Il modulo compilato va trasmesso per via elettronica all’autorità cantonale competente (PDF, 149 kB, 17.06.2024) per il luogo in cui verrà svolta l’attività lucrativa.
Si deve notificare sia l’inizio che la cessazione di un’attività lucrativa.
Un’attività lucrativa può essere esercitata in tutta la Svizzera se la notifica è avvenuta correttamente. Il fatto di lavorare in un altro Cantone non dà diritto di cambiare il Cantone di domicilio. Ciò continua ad essere soggetto all’obbligo di autorizzazione.
Il cambio d’impiego è possibile. La cessazione del precedente impiego e l'inizio di un nuovo impiego devono essere notificati.
Formazione e formazione continua di persone rientranti nel settore dell’asilo (permesso B, F e N)
Nella legge sugli stranieri e la loro integrazione, l’attività di apprendista o di praticante è considerata attività lucrativa dipendente e pertanto è soggetta all’obbligo di autorizzazione o di notifica.
In linea di principio, tutte le persone rientranti nel settore dell’asilo e titolari di un permesso B o F possono effettuare (indipendentemente dalla loro età) un tirocinio o un’altra formazione. In tal caso sottostanno all’obbligo di notifica.
Trattandosi di richiedenti l’asilo (permesso N), le formazioni e i contratti di tirocinio la cui durata può estendersi a diversi anni dovrebbero essere autorizzati unicamente ove i giovani interessati abbiano buone probabilità di rimanere durevolmente in Svizzera e di potervi concludere la loro formazione. In caso contrario è nell’interesse di questi giovani che le autorità esaminino la possibilità di concedere loro la partecipazione a programmi di formazione o di formazione continua più brevi nonché lo svolgimento di uno stage. Anche in questo caso occorre richiedere previamente l’autorizzazione all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Gli stage d’orientamento professionale e d’osservazione della durata massima di due settimane svolti durante la scuola dell’obbligo o nel quadro di offerte in preparazione alla formazione professionale di base (comprese misure di transizione – per es. 10° anno / 12° anno HarmoS – , programmi di integrazione professionale accompagnati da specialisti, ecc.) per i giovani e gli adulti con statuto di rifugiato riconosciuto (permesso B), rifugiato ammesso provvisoriamente (permesso F), straniero ammesso provvisoriamente (permesso F) e apolidi (permesso B o F) non sottostanno all’obbligo di notifica.
Inoltre non sono soggette all’obbligo di notifica le attività occasionali svolte da allievi (permesso B e F) fino al compimento dei 17 anni nel quadro di organizzazioni di pubblica utilità (segnatamente Pro Juventute; jobs4teens) per un periodo massimo di 100 ore all’anno allo scopo di arrotondare la paghetta.
Gli stage d’orientamento e le attività occasionali di cui sopra non sono considerati attività lucrative ai sensi della legge sugli stranieri et la loro integrazione, pertanto non occorre una notifica. Le attività di durata maggiore o svolte nel quadro di uno stage sottostanno alla notifica.
Per i richiedenti l’asilo (permesso N), tutte le attività (compresi gli stage di orientamento professionale e d’osservazione) al di fuori dei programmi d’occupazione sono sempre soggette all’obbligo del permesso e dell’emolumento.
Lavoro a prova
È possibile svolgere un lavoro a prova senza permesso o senza notifica se la durata non supera una mezza giornata e se il rilascio di un permesso di lavoro per il posto di lavoro in questione appare realistico. In casi eccezionali debitamente motivati la durata massima può essere estesa a un’intera giornata lavorativa, il che va comunque chiarito rivolgendosi alle autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Il lavoro a prova, per il quale non è necessario alcun permesso né alcuna notifica, non è da confondere con il tempo di prova (art. 335b CO). Gli impieghi di più lunga durata sottostanno tuttavia all’obbligo del permesso e notifica.
Attività lucrativa indipendente
I rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) e gli apolidi (permesso B o F) possono svolgere un’attività lucrativa indipendente qualora sia stata notificata.
Non è invece possibile autorizzare i richiedenti l’asilo (permesso N) a esercitare un’attività lucrativa indipendente.
Dove trovo ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni basta consultare le Istruzioni Settore degli stranieri, capitolo 4.8.5, Disciplina dell’attività lucrativa nel settore dell’asilo o rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro.
Istruzioni Settore degli stranieri (PDF, 4 MB, 01.06.2024)
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Ultima modifica 08.11.2023