Dopo quasi 14 anni di guerra civile la Siria deve affrontare enormi sfide a livello economico, politico e sociale. Molte parti del Paese nonché le infrastrutture sono distrutte. Oltre 14 milioni di siriani sono stati sfollati: una metà di essi si è rifugiata all’estero e l’altra metà è stata sfollata internamente. Si stima che oltre mezzo milione di persone hanno perso la vita nel conflitto. Secondo le Nazioni Unite, circa due terzi della popolazione continuano a dipendere dagli aiuti umanitari.
Nel fine settimana del 7 dicembre 2024 il Governo siriano di Bashar al-Assad è stato rovesciato da vari gruppi ribelli guidati da Hayat Tahrir El Sham. Da allora la Siria attraversa una fase transitoria.
Il 9 dicembre 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha sospeso fino a nuovo avviso le decisioni relative alle domande d’asilo presentate da cittadini siriani. Infatti, a causa della situazione politica incerta a seguito del cambio di potere, la SEM non era in grado di esaminare queste domande con cognizione di causa.
Fondandosi su una valutazione aggiornata della situazione, il 1° settembre 2025 la SEM ha ripreso a emanare decisioni relative alle domande d’asilo depositate da persone provenienti dalla Siria. In una prima fase vengono trattate le domande presentate da persone vulnerabili che non fanno valere motivi rilevanti ai fini del diritto dei rifugiati e quelle presentate da persone che hanno commesso reati gravi in Svizzera o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 83 cpv. 7 LStrI).
La SEM continua a monitorare attentamente il contesto siriano e riprenderà in un secondo tempo a emanare le decisioni per ulteriori categorie di persone.
L’evoluzione della situazione resta incerta e un deterioramento della sicurezza è possibile in qualsiasi momento. La situazione rimane quindi molto instabile, in particolare per quanto riguarda la garanzia dello Stato di diritto, la tutela delle minoranze e la garanzia di una pace duratura.
FAQ
L’evoluzione della situazione resta incerta e un deterioramento della sicurezza è possibile in qualsiasi momento. La situazione rimane quindi molto instabile, in particolare per quanto riguarda la garanzia dello Stato di diritto, la tutela delle minoranze e la garanzia di una pace duratura. La SEM continua a seguire con attenzione l’evolversi della situazione.
La SEM valuta costantemente la situazione nei Paesi di provenienza dei richiedenti l’asilo, a prescindere dal fatto che sia stata disposta una sospensione. A tal fine, la SEM si fonda sulle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali (compreso l’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati) e dalle ONG, nonché da scienziati, giornalisti, rappresentanze svizzere all’estero e altre persone competenti e degne di fiducia. La SEM è inoltre in costante contatto con le autorità partner all’estero e con l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA).
Sì, le decisioni in materia di ricongiungimento familiare dall’estero, di inclusione nella qualità di rifugiato o di concessione dell’asilo a famiglie continueranno a essere emanate giacché non dipendono dalla situazione in Siria.
- Rifugiati riconosciuti provenienti dalla Siria (permesso B):
In linea di principio la concessione dell’asilo e il riconoscimento dello statuto di rifugiato sono di durata indeterminata. Sussistono fino a quando non intervenga un motivo di porvi fine secondo l’articolo 63 o 64 della legge sull’asilo (LAsi). Secondo l’articolo 63 capoverso 1 lettera b LAsi, la SEM revoca l’asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati nell’articolo 1 sezione C numeri 1-6 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
Le cosiddette «clausole di cessazione» definiscono in quali circostanze un rifugiato cessa di essere tale. Le clausole si fondano sulla considerazione che la protezione internazionale non deve più essere concessa quando non è più necessaria o giustificata. Di conseguenza, una persona non fruisce più della Convenzione sullo stato dei rifugiati se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza (art. 1 sez. C n. 5 Convenzione sullo statuto dei rifugiati).
A tal fine è necessario in ogni caso un cambiamento fondamentale o profondo di carattere duraturo, in base al quale si possa presumere che il motivo del timore di persecuzione non sussista più. Per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni generali nel Paese di origine, è necessario che la situazione possa essere considerata democratica, conforme allo Stato di diritto, conforme ai diritti umani, stabile e duratura.
Il quadro politico in Siria rimane confuso e gli scenari futuri sono difficili da prevedere, per cui al momento non è possibile valutare in modo affidabile la situazione in materia di sicurezza e diritti umani nel Paese. Di conseguenza, per il momento nulla cambia per i Siriani che hanno trovato protezione in Svizzera. La SEM continua a seguire attentamente gli sviluppi.
- Persone ammesse provvisoriamente AP (permesso F):
Secondo l’articolo 84 capoversi 1 e 2 LStrI, la SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria già disposta sono ancora soddisfatte. Nel contesto siriano una tale verifica sarà possibile solo quando si delineerà l’ulteriore evoluzione della situazione nel Paese. La SEM segue attentamente gli sviluppi in Siria e, se necessario, adeguerà la prassi in materia di asilo e di allontanamento sulla base di un’analisi aggiornata della situazione.
È importante sottolineare che, affinché l’ammissione provvisoria possa essere revocata, anche qualora venissero meno i presupposti è obbligatoria una verifica preliminare della proporzionalità specifica per ciascun caso. In tale contesto occorre valutare gli interessi privati della persona interessata a rimanere in Svizzera e gli interessi pubblici della Svizzera a eseguire l’allontanamento. In parole povere, si valuta se queste persone svolgono un’attività lucrativa e sono integrate, se i loro figli frequentano la scuola, se il luogo di soggiorno è/era costantemente noto alle autorità, se hanno commesso reati, ecc.
Le persone che desiderano tornare volontariamente in Siria devono rivolgersi ai servizi cantonali di consulenza per il ritorno, che organizzano il viaggio in collaborazione con la SEM.
Dopo il cambio di potere nel dicembre 2024, il numero di partenze volontarie verso la Siria è aumentato notevolmente ma rimane comunque relativamente basso rispetto al numero di persone che soggiornano in Svizzera. I dati attuali sui rimpatri in Siria sono reperibili nelle statistiche sull’asilo pubblicate mensilmente dalla SEM.
Dal mese di luglio 2025 i cittadini siriani hanno la possibilità di partecipare, nel quadro di un progetto pilota, all’EU Reintegration Programme (EURP). In questo contesto beneficiano di un aiuto finanziario iniziale di 615 euro a persona e di un aiuto alla reintegrazione pari a 2000 euro per la prima persona e a 1000 euro supplementari per ogni ulteriore persona. L’aiuto alla reintegrazione è vincolato alla realizzazione di un progetto.
- Nel caso di persone provenienti dalla Siria e ammesse provvisoriamente in Svizzera, la SEM può autorizzare un viaggio nel Paese d’origine previo esame del caso specifico (art. 9 dell’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, ODV).
- Per motivi giuridici (divieto di viaggiare per rifugiati secondo l’art. 59c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI) la SEM non può autorizzare i rifugiati riconosciuti a recarsi nel loro Paese d’origine o di provenienza. Se dei rifugiati riconosciuti hanno intrapreso un viaggio nel Paese d’origine o di provenienza, ciò comporta, di norma, ai sensi dell’articolo 63 capoverso 1bis LAsi, il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca dell’asilo. Sono fatti salvi i casi in cui lo straniero rende verosimile di essersi visto costretto a effettuare tale viaggio.
La SEM ordina l’esecuzione degli allontanamenti purché siano ammissibili, ragionevolmente esigibili e possibili. L’esecuzione degli allontanamenti incombe ai Cantoni. È possibile eseguire un rimpatrio in Siria solo se la persona è stata identificata ed è disponibile un documento di viaggio valido. La SEM è in contatto con le autorità siriane e supporta i Cantoni nell’acquisizione dei documenti.
In caso di reati gravi uno straniero può essere espulso dal Paese da un tribunale penale. In questi casi occorre verificare se l’esecuzione dell’espulsione verso la Siria è ammissibile. L’esecuzione dell’espulsione incombe i Cantoni, che beneficiano di un sostegno della SEM per l’acquisizione dei documenti necessari. Nel caso di persone provenienti dalla Siria che hanno commesso reati e nei cui confronti è stata ordinata l’espulsione, a determinate condizioni l’espulsione è considerata ammissibile.
Dall’inizio della crisi nel 2011, la Svizzera è impegnata in Siria e nei Paesi confinanti a sostegno delle persone colpite dal conflitto. A tal fine sono stati stanziati ogni anno importi fino a circa 60 milioni di franchi. Circa due terzi di questi fondi sono destinati alla popolazione bisognosa in Siria, mentre il resto serve a sostenere i profughi in Libano, Giordania, Turchia e Iraq.
Nell’ambito di un programma di cooperazione regionale la Svizzera sta operando nei settori della protezione e della migrazione, dell’istruzione e dei redditi, della prevenzione dei conflitti e della promozione della pace, nonché dell’approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari (cfr. informazioni del DFAE). La SEM è particolarmente impegnata nei settori della protezione e della migrazione. Tra i suoi obiettivi principali figurano l’accesso alla registrazione e alla documentazione per i profughi nei Paesi confinanti con la Siria, un migliore accesso alle prestazioni di aiuto ai profughi, il rafforzamento delle capacità delle autorità locali in materia di protezione e gestione della migrazione e la promozione di soluzioni sostenibili per i profughi.
Ultima modifica 05.09.2025