Vi sono tre modi per acquisire la cittadinanza svizzera:
- L’acquisizione per filiazione paterna o materna, il cosiddetto «ius sanguinis», è il modo più frequente.
- L’acquisizione in seguito alla naturalizzazione (ossia mediante decisione di un’autorità) diventa sempre più frequente e le varie procedure sono illustrate su queste pagine.
- La cittadinanza può essere acquisita anche in seguito all’adozione da parte di un genitore svizzero.
![Una mano tiene il passaporto svizzero](/sem/it/home/integration-einbuergerung/schweizer-werden/_jcr_content/par/image/image.imagespooler.jpg/1606382723658/258.1000/pass.png)
Cittadinanza per filiazione
Come la Svizzera, anche molti altri Stati applicano il cosiddetto «ius sanguinis», ossia l’acquisizione della cittadinanza per filiazione paterna o materna. Tra questi Stati vi sono ad esempio la Germania e l’Austria. Ci sono invece Paesi che applicano lo «ius soli», ossia l’acquisizione della cittadinanza in seguito alla nascita nel Paese. Ne fanno parte i tipici Paesi d’immigrazione quali gli Stati Uniti, i Paesi sudamericani, il Canada o l’Australia, ma non la Svizzera.
Cittadinanza in seguito a naturalizzazione o reintegrazione
La Svizzera prevede tre tipi di acquisizione della cittadinanza svizzera mediante decisione di un’autorità. Essi tengono conto delle diverse situazioni in cui si trovano i cittadini stranieri:
- la naturalizzazione ordinaria è accessibile ai cittadini stranieri che hanno vissuto almeno dieci anni in Svizzera, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda, e sono titolari di un permesso di domicilio (permesso C);
- la naturalizzazione agevolata è accessibile ai cittadini stranieri:
- sposati con cittadini svizzeri,
- che fanno parte della terza generazioni di stranieri e sono nati in Svizzera.
Inoltre, la Svizzera applica altre procedure di naturalizzazione agevolata, ad esempio per apolidi. - La reintegrazione è accessibile alle persone che hanno precedentemente perso la cittadinanza svizzera in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza svizzera.
Cittadinanza per adozione da parte di un genitore svizzero
La cittadinanza svizzera può essere acquisita per adozione soltanto se al momento dell’adozione l’adottato è ancora minorenne e l’adozione conferisce pienamente al minore lo stato giuridico di un figlio naturale. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il minore non acquisisce la cittadinanza svizzera e non sarà possibile la naturalizzazione agevolata.
Diritti e obblighi
L’acquisizione della cittadinanza svizzera comporta anche l’assunzione di diritti e doveri, ad esempio il diritto di voto attivo e passivo o l’obbligo di prestare servizio militare.
Basi legali
-
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza)
(LCit, RS 141.0, in vigore dal 1° gennaio 2018)
-
Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza)
(OCit, RS 141.01, in vigore dal 1° gennaio 2018)
- Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera
- Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera
- Rapporto esplicativo Disegno di ordinanza sulla cittadinanza svizzera (PDF, 347 kB, 13.07.2020)
- Commento alla modifica dell'ordinanza sulla cittadinanza (stranieri della terza generazione) (PDF, 229 kB, 13.07.2020)
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 31.01.2024