L’obiettivo del regolamento di Dublino è di garantire che l’esame della domanda d’asilo di un richiedente competa a un solo Stato Dublino. Non armonizza la procedura d’asilo nello spazio Dublino, ma si limita a disciplinare la competenza di un dato Stato Dublino per l’esecuzione della procedura d’asilo. Una volta stabilito lo Stato Dublino competente, è applicato il diritto interno dello Stato in questione.
L’accordo d’associazione a Dublino è applicato in Svizzera dal 12 dicembre 2008. Lo spazio Dublino comprende 31 Stati, di cui 27 Stati dell’Unione europea (UE) e quattro Stati associati, ossia la Norvegia, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Svizzera.
Dalla sua associazione all’accordo di Dublino, la Svizzera ha finora potuto trasferire nettamente più persone verso altri Stati di quante ne abbia dovute ammettere (nel rapporto di 4,5 a 1).
Solo i cittadini di Stati terzi, ovvero le persone che non possiedono la cittadinanza di uno Stato Dublino, rientrano nel campo d’applicazione della procedura Dublino. I cittadini di uno Stato Dublino che depositano una domanda d’asilo in Svizzera non sottostanno alla procedura Dublino; di norma in questi casi si applicano gli accordi bilaterali di riammissione.
Nell’ambito della procedura di Dublino, vengono rilevate le impronte digitali dei richiedenti l’asilo, successivamente inserite nella banca dati centrale di Eurodac. Il confronto dei dati impedisce che si possa essere sottoposti a una procedura d’asilo in diversi Stati Dublino.
Ultima modifica 01.03.2019