(presentazione delle richieste di naturalizzazione a partire dal 1.1.2018)
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Se ho risieduto in Svizzera per almeno 10 anni, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda, e se sono titolare di un permesso di domicilio (permesso C). Gli anni trascorsi tra l’8° e il 18° anno d'età sono computati due volte. Nei casi in cui la durata del soggiorno viene computata due volte, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni (art. 9 LCit).
Devo inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- Devo essermi integrato con successo in Svizzera, ciò significa segnatamente che:
- Sono in grado di comunicare nella vita quotidiana in una lingua nazionale, ovvero raggiungo almeno il livello di riferimento B1 per quanto riguarda le conoscenze orali e il livello A2 per quanto riguarda le conoscenze scritte;
- Rispetto la sicurezza e l’ordine pubblici (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, assenza di attestati di carenza di beni e di esecuzioni, pagamento delle imposte);
- Rispetto i valori della Costituzione;
- Partecipo alla vita economica o sto seguendo una formazione (impiego o formazione, nessuna dipendenza dall’assistenza sociale nei tre anni precedenti il deposito la domanda, a meno che l'importo ricevuto sia stato restituito interamente);
- Incoraggio e sostengo l'integrazione dei membri della mia famiglia.
- Mi sono familiarizzato/a con i modi di vita svizzeri, ciò presuppone segnatamente che:
- Possiedo conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- Partecipo attivamente alla vita sociale e culturale della società svizzera;
- Intrattengo rapporti con cittadini/e svizzeri/e.
- Non comprometto la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione. Per ogni domanda relativa alle condizioni della naturalizzazione ordinaria mi rivolgo alle autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
I funzionari internazionali che, al momento d'iniziare la propria funzione erano titolari di un permesso C, poi sostituito con una carta di legittimazione del DFAE, possono presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria anche dopo il 1° gennaio 2018. Lo stesso vale per i membri della famiglia dei funzionari internazionali che hanno, a loro volta, sostituito il permesso C con una carta di legittimazione o con un permesso Ci.
La domanda di naturalizzazione ordinaria deve essere presentata, secondo la legge cantonale, presso l’autorità comunale o cantonale del luogo di domicilio. Per ulteriori informazioni, mi rivolgo alle autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
Presso le autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
No. Le condizioni formali devono essere adempiute al momento della presentazione della domanda.
Per la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, la SEM riscuote una tassa di CHF 100.– per le persone maggiorenni, CHF 150.– per una coppia o una famiglia e CHF 50.– per i minorenni che richiedono la naturalizzazione individualmente. Inoltre, ogni cantone e comune prevede delle tasse per la naturalizzazione ordinaria. La SEM non può esprimersi al riguardo.
Per ogni informazione supplementare, mi rivolgo alle autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
Necessito di un permesso di domicilio (permesso C).
Gli anni trascorsi in Svizzera con un permesso N non vengono computati nella durata del soggiorno; gli anni trascorsi con un permesso F contano per metà (art. 33 cpv. 1 lett. b LCit).
Gli anni trascorsi con un permesso L non vengono computati.
Gli anni trascorsi con una carta di legittimazione o un permesso Ci vengono presi in considerazione (art. 33 cpv. 1 lett. c LCit).
Devo aver soggiornato in Svizzera per almeno cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda, e vivere da almeno tre anni in un’unione domestica registrata con la mia o il mio partner. Inoltre devo essere in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).
In più devo soddisfare le seguenti condizioni:
- devo essere integrato/a con successo in Svizzera, ciò significa in particolare:
- nella vita quotidiana sono in grado di esprimermi oralmente o per scritto in una lingua nazionale: le mie competenze linguistiche orali corrispondono almeno al livello di riferimento B1 e quelle scritte almeno al livello A2;
- osservo la sicurezza e l’ordine pubblici (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, assenza di esecuzioni/attestati di carenza di beni, imposte pagate);
- rispetto i valori della Costituzione federale;
- partecipo alla vita economica o all’acquisizione di una formazione (posto di lavoro o formazione, nessuna dipendenza dall’aiuto sociale nei tre anni precedenti il deposito della domanda, a meno che le prestazioni siano state rimborsate interamente);
- incoraggio e sostengo l’integrazione dei membri della mia famiglia;
- Mi sono familiarizzato/a con le condizioni di vita svizzere, ciò significa in particolare che:
- possiedo conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- partecipo attivamente alla vita sociale e culturale della società in Svizzera;
- intrattengo rapporti con cittadine e cittadini svizzeri.
- Non comprometto la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
I Cantoni possono prevedere ulteriori criteri di integrazione. Per domande relative alle condizioni richieste per la naturalizzazione ordinaria mi rivolgo all’autorità comunale o cantonale competente del mio luogo di domicilio.
Devo dimostrare di possedere conoscenze linguistiche in una lingua nazionale svizzera pari almeno al livello di riferimento B1 per quanto riguarda le competenze orali e al livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa, per quanto riguarda le competenze scritte (art. 6 OCit). Tuttavia, i Cantoni possono richiedere livelli di competenze linguistiche più elevati. Per qualsiasi domanda relativa alle competenze linguistiche richieste e ai documenti da fornire a tal fine, mi rivolgo all'autorità cantonale competente.
Certificati che confermano semplicemente la partecipazione a un corso di lingua così come i test di valutazione completati online non sono sufficienti.
Se, per esempio, ho una grave disabilità della vista o dell’udito, una malattia grave o di lunga durata o grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere che mi impediscono di dimostrare le mie capacità linguistiche nel prossimo futuro, devo presentare un certificato rilasciato da un medico specialista (rapporto medico, certificato che conferma la partecipazione ad un corso, ecc.). L’autorità competente deciderà come tenere conto della mia situazione personale al momento di verificare le competenze linguistiche.
Naturalizzazione agevolata
In caso di soggiorno in Svizzera:
Come coniuge di un cittadino svizzero / di una cittadina svizzera posso presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se vivo da almeno 3 anni in unione coniugale e se ho soggiornato in Svizzera da almeno 5 anni, incluso quello precedente la mia domanda.
Devo inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- Devo essermi integrato con successo in Svizzera, ciò significa segnatamente che:
- Sono in grado di comunicare nella vita quotidiana in una lingua nazionale, ovvero raggiungo almeno il livello di riferimento B1 per quanto riguarda le conoscenze orali e il livello A2 per quanto riguarda le conoscenze scritte;
- Rispetto la sicurezza e l’ordine pubblici (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale, assenza di attestati di carenza di beni e di esecuzioni, pagamento delle imposte);
- Rispetto i valori della Costituzione;
- Partecipo alla vita economica o sto seguendo una formazione (impiego o formazione, nessuna dipendenza dall’assistenza sociale nei tre anni precedenti il deposito la domanda, a meno che l'importo ricevuto sia stato restituito interamente);
- Incoraggio e sostengo l'integrazione dei membri della mia famiglia.
- Durante il colloquio personale sarà verificato se possiedo conoscenze di base della Svizzera per quanto riguarda il contesto geografico, storico, politico e sociale, se partecipo attivamente alla vita sociale e culturale della popolazione svizzera e se intrattengo contatti con cittadini svizzeri.
- Non comprometto la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Devo dimostrare di possedere competenze linguistiche orali in una lingua nazionale svizzera con un livello di riferimento B1 e competenze linguistiche scritte con un livello di riferimento A2 del Quadro europeo di riferimento per le lingue (art. 6 OCit).
La prova si considera fornita se:
- parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera in quanto lingua madre;
- ho frequentato la scuola dell'obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni;
- ho completato l’istruzione secondaria o terziaria in una lingua nazionale svizzera; oppure
- sono in possesso di un certificato linguistico che attesta la competenza linguistica (orale almeno con un livello di riferimento B1 e scritta con un livello di riferimento A2 del Quadro europeo di riferimento per le lingue) che è incluso nell’elenco dei certificati linguistici riconosciuti (PDF, 294 kB, 01.10.2024).
Affinché un test o un certificato di lingua siannno presi in considerazione nella procedura di naturalizzazione, devono essere inclusi nell’elenco dei certificati di lingua riconosciuti (PDF, 294 kB, 01.10.2024).
Non sono sufficienti gli attestati di frequenza di un corso di lingua e i test di ingresso compilati online.
Non devo presentare un certificato di lingua se:
- parlo e scrivo una lingua nazionale svizzera come lingua madre;
- ho frequentato la scuola dell'obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni, oppure
- ho completato l'istruzione secondaria superiore o terziaria in una lingua nazionale svizzera. In questo caso, tuttavia, devo presentare una conferma che attesti che ho frequentato la scuola dell'obbligo in una lingua nazionale svizzera per almeno cinque anni o che ho completato con successo una formazione di livello secondario superiore (formazione professionale di base, maturità) o terziario (scuola universitaria professionale, università di scienze applicate) in una lingua nazionale svizzera. La scuola dell'obbligo o la formazione a livello secondario superiore o terziario non devono necessariamente essere state frequentate in Svizzera.
Se, ad esempio, a causa di un grave handicap alla vista o all'udito, di una malattia grave o di lunga durata o di una marcata disabilità nell'apprendimento, nella lettura o nella scrittura, non sono in grado di dimostrare le mie conoscenze linguistiche in un futuro prossimo, devo presentare una conferma corrispondente da parte di un medico professionista (relazione del medico, certificato del corso, ecc.). Spetterà alla SEM decidere come tenere conto della mia situazione personale nel fornire la prova delle competenze linguistiche.
No. Il regolamento per le unioni domestiche registrate prevede che si possa presentare unicamente una domanda di naturalizzazione ordinaria. La naturalizzazione agevolata è accessibile unicamente alle coppie sposate. Ulteriori informazioni sono disponibili su FAQ - Matrimonio per tutti (naturalizzazione agevolata).
No, in tal caso non è possibile. La naturalizzazione agevolata è possibile se il/la coniuge ha acquisito la cittadinanza svizzera, dopo il matrimonio, per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
In principio sì. Generalmente il cambio della residenza provoca un prolungamento della procedura in quanto sono necessari ulteriori accertamenti.
Sì. Il/la coniuge svizzero/a deve tuttavia annunciarsi presso la rappresentanza svizzera. Generalmente il cambio della residenza provoca un prolungamento della procedura in quanto sono necessari ulteriori accertamenti.
No. Al momento della presentazione della domanda devo vivere in Svizzera da almeno cinque anni e devo poterlo comprovare con i documenti necessari (attestato di domicilio).
No. Posso solamente presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria (vedi il Messaggio in relazione all’art. 21 LCit).
Al mio domicilio richiedendolo presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Le spese della procedura di naturalizzazione agevolata in Svizzera per i coniugi dei cittadini svizzeri ammontano a CHF 900.–. L’importo totale deve essere versato in anticipo e non viene rimborsato se la domanda viene rifiutata. Un pagamento rateale non è possibile.
In caso di soggiorno all’estero:
Devo vivere in unione coniugale con un cittadino svizzero da almeno sei anni e avere vincoli stretti con la Svizzera. Inoltre, la naturalizzazione agevolata richiede che io osservi la sicurezza e l'ordine pubblici, che rispetti i valori della Costituzione federale, che partecipi alla vita economica o all'acquisizione di un'istruzione, che promuova l'integrazione dei membri della famiglia e che non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Secondo l'art. 11 dell'Ordinanza federale sulla cittadinanza, una persona ha vincoli stretti con la Svizzera se:
- nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
- è in grado di comunicare oralmente in una lingua nazionale nella vita quotidiana;
- possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- e intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
No, non è possibile. Tuttavia, la naturalizzazione agevolata è possibile se il coniuge rispettivamente la coniuge ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio tramite reintegrazione o naturalizzazione agevolata sulla base della discendenza da un genitore svizzero.
Presso la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).
Presso la rappresentanza svizzera competente all'estero (ambasciata o consolato).
La naturalizzazione agevolata per i coniugi di cittadini svizzeri residenti all'estero costa CHF 600.-. L'intero importo deve essere pagato in anticipo presso la rappresentanza svizzera competente nella relativa valuta nazionale. Le tasse non vengono rimborsate se la domanda viene respinta (art. 25 OCit). Non è possibile effettuare pagamenti rateali. Inoltre, la rappresentanza svizzera all'estero riscuote i propri onorari per i servizi resi (consulenza, ricezione dei documenti, colloquio, trattamento dei fascicoli, trattamento degli atti di stato civile stranieri e trasmissione del fascicolo alla SEM, nonché eventuali ulteriori chiarimenti e ricerche) in base al tempo effettivamente impiegato. Inoltre, le autorità di stato civile possono riscuotere separatamente le tasse per le loro attività (controllo dei documenti stranieri in vista dell'inserimento dei dati di stato civile in Infostar) e farle riscuotere tramite la rappresentanza svizzera.
Reintegrazione
Sì. Il figlio nato all’estero da genitori dei quali almeno uno è svizzero, perde la cittadinanza svizzera a 25 anni se possiede anche un’altra cittadinanza, a meno che la sua nascita non sia stata notificata ad un’autorità svizzera in patria (ufficio di stato civile) o all’estero (ambasciata o consolato), o egli/lei stesso/a si sia annunciato/a o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera prima di compiere 25 anni.
Sì. Se ho perso la cittadinanza svizzera, posso presentare una domanda di reintegrazione presso la rappresentanza svizzera all’estero entro un termine di dieci anni dalla perdita. La reintegrazione presuppone che possiedo vincoli stretti con la svizzera. Inoltre, devo rispettare la sicurezza e l’ordine pubblici, non mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettare i valori della Costituzione, partecipare alla vita economica o seguire una formazione e incoraggiare l’integrazione dei mei membri della famiglia.
Dopo la scadenza del termine di dieci anni, posso presentare une domanda di reintegrazione se risiedo in Svizzera da tre anni.
Per una domanda di reintegrazione di persone con domicilio in Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) riscuote un emolumento pari a CHF 900.- per persone maggiorenni e CHF 650.- per persone minorenni che presentano una domanda autonomamente. Gli emolumenti sono riscossi in anticipo e a fondo perso, ciò significa che non saranno rimborsati indipendentemente dall'esito della procedura (art. 25 OCit). Un pagamento rateale non è possibile.
La domanda di reintegrazione di persone con domicilio all'estero ha un costo di CHF 600.-. I minorenni che presentano una domanda di reintegrazione autonomamente pagano un emolumento di CHF 350.-. Gli emolumenti devono essere versati alla rappresentanza svizzera all'estero nella valuta del rispettivo Paese. Gli emolumenti sono riscossi in anticipo e a fondo perso, ciò significa che non saranno rimborsati indipendentemente dall'esito della procedura (art. 25 OCit). Non si accettano pagamenti rateali.
Inoltre, la rappresentanza svizzera all'estero può riscuotere degli emolumenti a copertura dei servizi offerti (consultazione, accettazione dei documenti, colloquio personale, trattamento degli atti, trattamento degli atti di stato civile stranieri, trasmissione delle domande alla SEM, ulteriori chiarimenti e verifiche), fatturati secondo il tempo effettivo impiegato. Per le proprie attività (esame dei documenti stranieri per il rilevamento dei dati di stato civile in Infostar), le autorità di stato civile possono fatturare separatamente ulteriori emolumenti e riscuoterli tramite le rappresentanze svizzere.
Ultima modifica 30.08.2023