Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE



Qual è lo scopo della riforma?

Con l’adozione del patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (Patto UE) nel maggio 2024, seguita a lunghi anni di trattative, gli Stato dell’UE hanno raggiunto un’intesa su una riforma di ampio respiro del sistema europeo di migrazione e asilo. I principali obiettivi della riforma servono anche gli interessi della Svizzera: da un lato, l’Europa vedrà diminuire il numero di ingressi di persone che non soddisfano le condizioni legali d’entrata e che non hanno bisogno di protezione; al tempo stesso verranno eliminati incentivi negativi in modo da evitare la migrazione secondaria non autorizzata di richiedenti l’asilo all’interno dell’Europa. Dall’altro lato verrà introdotta per la prima volta una solidarietà giuridicamente vincolante tra gli Stati membri dell’UE. La riforma mira a rafforzare il sistema europeo di migrazione e asilo nel suo insieme e a renderlo resiliente di fronte alle sfide attuali. I due elementi fondamentalmente nuovi della riforma, ossia le procedure alle frontiere esterne dello spazio Schengen e il meccanismo di solidarietà, non sono vincolanti per la Svizzera. Tuttavia, la riforma del sistema comune europeo di asilo (CEAS) contiene anche sviluppi dell’acquis di Schengen/Dublino che la Svizzera deve adottare in base ai suoi accordi di associazione e i quali comporteranno adattamenti delle disposizioni e procedure soprattutto a livello tecnico-operativo.

Che cosa comporta?

D’ora in poi tutte le persone entrate irregolarmente nello spazio Schengen saranno sottoposte a una procedura di accertamento (screening). Sarà così garantita una procedura unitaria per l’identificazione e per i controlli di sicurezza e sanitari da parte delle autorità nazionali di tutti gli Stati. Questo accertamento consentirà inoltre alle autorità degli Stati membri dell’UE di attribuire le persone alla procedura corretta.

I cittadini di Stati terzi che entrano in modo irregolare nello spazio Schengen o che si trattengono in Europa senza un diritto di soggiorno, i richiedenti l’asilo e d’ora in poi anche le persone che beneficiano di una protezione temporanea vengono registrati nella banca dati Eurodac. Con la riforma, quest’ultima viene ampliata: d’ora in poi saranno rilevati anche numerosi dati aggiuntivi che verranno confrontati in modo sistematico con quelli di altre banche dati europee.

Una delle grosse novità introdotte dal Patto UE è la cosiddetta «procedura alla frontiera», espletata alla frontiera esterna dell’UE (procedura d’asilo alla frontiera e procedura di rimpatrio alla frontiera): all’interno dell’UE la procedura d’asilo alla frontiera è prevista per le persone la cui nazionalità è correlata a una quota di protezione media europea non superiore al 20 per cento oppure la cui presenza è considerata un rischio per la sicurezza. È fatta eccezione per i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati. Nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera è data la priorità alle famiglie con bambini al fine di portare a termine la loro procedura più celermente possibile. In ogni caso, la procedura d’asilo dev’essere conclusa entro 12 settimane. Il rimpatrio di persone non bisognose di protezione dev’essere eseguito entro altre 12 settimane. Giuridicamente parlando, le persone la cui domanda d’asilo viene esaminata nel quadro della procedura alla frontiera non sono entrate nello spazio Schengen. Per l’intera durata della procedura queste persone fondamentalmente non possono lasciare la struttura ricettiva che le ospita per recarsi nello spazio Schengen.

Ai fini di una cooperazione più efficiente tra gli Stati europei sono state inoltre sviluppate ulteriormente le disposizioni del sistema Dublino, che determina lo Stato europeo competente per l’esame di una domanda d’asilo.

Il Patto UE introduce per la prima volta un meccanismo di solidarietà vincolante nel cui contesto gli Stati si sostengono a vicenda per sgravare gli Stati sottoposti a una pressione migratoria particolarmente forte, come i Paesi situati alle frontiere esterne dell’UE. La partecipazione a questo meccanismo di solidarietà è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell’UE. Vi è invece una certa flessibilità per quanto riguarda le modalità di sostegno da parte dei singoli Stati nel quadro del meccanismo: il sostegno può essere fornito tramite l’ammissione di persone (cosiddetta ricollocazione) o sotto forma di contributi finanziari o prestazioni alternative (p. es. distacco di specialisti).

Per eventuali crisi in ambito migratorio vengono altresì stabilite regole chiare per quanto riguarda la reazione a tali situazioni e le ulteriori modalità di cooperazione tra gli Stati.

Nel quadro del Patto UE vengono inoltre definite regole standard per la definizione dei criteri in base ai quali verrà concessa la protezione internazionale e per l’accoglienza die richiedenti l’asilo. Vengono peraltro definite norme comuni per il reinsediamento (ammissione di persone beneficiarie di una protezione internazionale) e l’ammissione umanitaria.

L’attuazione del Patto UE in tutti gli Stati membri dell’UE è prevista per la metà del 2026.

In che misura la revisione interessa la Svizzera?

Le nuove disposizioni sono codificate in dieci atti normativi dell’UE. La Svizzera ha contribuito in modo attivo e costruttivo alle discussioni in seno ai vari organi europei per mezzo dei suoi diritti di partecipazione nel quadro della sua associazione a Schengen e Dublino, esprimendosi a favore di una riforma sostenibile e mirata, conforme ai diritti umani. Tuttavia la Svizzera è direttamente interessata soltanto da quelle parti del Patto UE che costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino:

  • Regolamento sugli accertamenti
    Questo regolamento prevede una procedura di accertamento alle frontiere esterne Schengen e all’interno degli Stati Schengen, comprendente l’identificazione e la registrazione delle persone entrate irregolarmente, un confronto con le banche dati pertinenti e una verifica dei rischi sotto il profilo della sicurezza e della salute – a prescindere dal deposito o meno di una domanda d’asilo.
  • Regolamento Eurodac
    Il regolamento Eurodac riveduto amplia il catalogo delle categorie per la registrazione delle persone al loro arrivo e prevede il rilevamento di altri dati aggiuntivi. D’ora in poi dovranno essere registrati anche i dati delle persone in situazione irregolare. Tra i dati aggiuntivi che verranno registrati in Eurodac vi sono fotografia, nome, età e impronte digitali delle persone a partire dall’età di sei anni.
  • Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (regolamento AMMR)
    Per la Svizzera questo regolamento è giuridicamente vincolante solo per quanto riguarda i nuovi criteri di competenza (criteri Dublino) per determinare lo Stato competente per una domanda d’asilo. Criteri già vigenti, come le legami famigliari, il rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno o l’entrata irregolare in uno Stato, vengono conservati. Vengono adeguati in particolare i termini, così da velocizzare le procedure. Inoltre, di norma la competenza di uno Stato per una domanda d’asilo è di più lunga durata. Tuttavia, sono stati aggiunti anche nuovi criteri che tengono maggiormente conto del legame individuale dei richiedenti l’asilo con un determinato Stato Dublino.
  • Regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore (regolamento di crisi)
    Il regolamento stabilisce in che misura gli Stati membri possono derogare al diritto vigente in situazioni di crisi nel settore della migrazione. Per la Svizzera sono giuridicamente rilevanti soltanto le deroghe riguardanti le norme di competenza (norme Dublino). A titolo di esempio, in una situazione di crisi gli Stati beneficiano di più tempo per rispondere a una richiesta di un altro Stato quando occorre accertare la competenza per una domanda d’asilo.
  • Parti non vincolanti
    Per la Svizzera il meccanismo di solidarietà per sgravare gli Stati membri dell’UE soggetti a particolare pressione nel settore dell’asilo e della migrazione non è vincolante. Il nostro Paese è tuttavia libero di partecipare a titolo volontario a misure di solidarietà.
    La Svizzera non applicherà la procedura alla frontiera prevista dall’UE.

Conformemente agli accordi di associazione a Schengen e Dublino, la Svizzera ha due anni di tempo per recepire e trasporre nel proprio diritto le nuove disposizioni dell’UE. Siccome ciò comporta modifiche al diritto svizzero, il recepimento e l’attuazione di questi regolamenti UE vengono sottoposti al Parlamento. Il progetto sottostà a referendum facoltativo.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Ultima modifica 14.08.2024

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