La persona che soggiorna illegalmente in Svizzera deve lasciare il Paese. Se si rifiuta di tornare volontariamente nel Paese d’origine, può essere rimpatriata con l’impiego di misure coercitive.
I Cantoni sono competenti per l’esecuzione coatta degli allontanamenti.
Il livello d’esecuzione ordinato dipende dalle circostanze concrete e dal comportamento della persona interessata.
La maggior parte delle persone obbligate a partire lascia la Svizzera nel quadro del livello d’esecuzione 1 (scorta di polizia fin sull’aereo, viaggio di ritorno senza scorta). Secondo i livelli d’esecuzione 2 e 3, la persona interessata è scortata dalla polizia a bordo di un volo di linea fino allo Stato di destinazione. Se non è possibile eseguire il rimpatrio su un volo di linea, su richiesta del Cantone, la SEM può organizzare un volo speciale (livello d’esecuzione 4).
Ultima modifica 26.04.2021