Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente)

Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente)

L’ammissione provvisoria è concessa a persone il cui allontanamento dalla Svizzera, disposto nei loro confronti, si è rivelato inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto per lo straniero) o impossibile (motivi tecnici). L’ammissione provvisoria costituisce pertanto un provvedimento sostitutivo. L’ammissione provvisoria può essere disposta per 12 mesi ed essere prorogata di anno in anno dal Cantone di dimora. Le persone ammesse provvisoriamente sono abilitate a lavorare in tutta la Svizzera. Per queste persone l’esercizio di un’attività lucrativa presuppone semplicemente una notifica del datore di lavoro all’autorità cantonale competente. Il rilascio ulteriore del permesso di dimora è retto dall’articolo 84 capoverso 5 LStrI.

Questo permesso non costituisce una prova dell’identità del titolare.

AA19 Permesso F (per persone ammesse provvisoriamente)

Cambio di cantone

Il SEM assegna i richiedenti asilo a un cantone (cantone di assegnazione) per la durata della procedura d'asilo. L'assegnazione del soggiorno in un determinato Cantone rimane valida anche dopo la decisione di accoglienza provvisoria. Durante la procedura d'asilo pendente o durante la durata dell'accoglienza provvisoria, lo straniero interessato può presentare in qualsiasi momento al SEM una domanda di cambio di Cantone, ossia una domanda di modifica della decisione di assegnazione originaria. Una successiva modifica della decisione di assegnazione originaria avviene in caso di diritto all'unità familiare, in caso di grave pericolo per i richiedenti asilo o altre persone e, al di fuori di queste due circostanze che danno diritto alla modifica, con il consenso dei due Cantoni interessati. Le persone ammesse provvisoriamente hanno inoltre diritto, a determinate condizioni, al cambio di Cantone se esercitano un'attività lucrativa in un altro Cantone. I rifugiati ammessi provvisoriamente hanno diritto al cambio di Cantone, fatta salva l'applicazione dell'articolo 62 LAsi e se non sono disoccupati. Dopo il rigetto definitivo della domanda d'asilo senza disposizione di accoglienza provvisoria, di norma non viene più disposto il cambio di Cantone. Le domande di cambio di Cantone presentate da persone ammesse provvisoriamente non vengono approvate se sussistono i motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7 lettera a o b LStrI.

Ultima modifica 10.11.2025

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