Carrier Sanctions (CASA)

Procedure a carico di imprese di trasporto aereo

Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo che trasportano persone nello spazio Schengen soggiacciono ad alcuni obblighi di diligenza. Devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e/o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen (art. 92 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione).

Il grafico qui sotto indica i requisiti cui devono soddisfare i documenti precitati:

 

Documento di viaggio

Visto

Titolo di soggiorno

Riconosciuto?

X

   

Valido?

X

X

X

Autentico?

X

X

X

Portatore legittimo?

X

X

X

Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero (art. 122a LStrI).

Obbligo di comunicazione

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare a lei o all’autorità competente per il controllo al confine i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo (cosiddetti dati API; art. 104a LStrI).

Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo (art. 122b LStrI).

La SEM è competente per sanzionare le eventuali violazioni (art. 122c LStrI).

Contatto

Per domande rivolgersi a:

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Divisione Entrata
Sezione Basi Frontiere
Quellenweg 6
CH-3003 Berna-Wabern

Per quanto riguarda l’obbligo di diligenza: sektion-grenze@sem.admin.ch
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione: api-info@sem.admin.ch
  

Ultima modifica 12.10.2025

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