A partire dal 1° marzo 2019 la maggior parte delle procedure d’asilo in Svizzera sarà evasa entro 100 giorni (nel caso delle procedure celeri) o 140 giorni (nei cosiddetti casi Dublino), con decisione passata in giudicato. Le restanti domande d’asilo, evase in «procedura ampliata», non dovranno richiedere più di un anno.
Questa velocizzazione procedurale è conseguita riunendo per quanto possibile sotto un medesimo tetto, ossia presso i centri federali d’asilo, tutte le parti coinvolte nella procedura d’asilo. Ciascuna regione procedurale è pertanto dotata di un centro federale d’asilo con funzione procedurale e di al massimo tre centri federali d’asilo senza funzione procedurale (con funzione di attesa e di partenza).
Un centro federale d’asilo con funzione procedurale è dotato di almeno 350 posti, i rimanenti centri federali d’asilo di almeno 250. In questi centri relativamente grandi sono possibili procedure efficienti, giacché tutte le parti coinvolte nella procedura d’asilo sono riunite per quanto possibile sotto lo stesso tetto, il che consente anche di ridurre i costi di gestione.
Nei centri federali d’asilo con funzione procedurale si presentano e si esaminano le domande d’asilo e si emana la relativa decisione. Accanto agli alloggi per i richiedenti l’asilo, questi centri offrono uffici per i collaboratori della SEM addetti alle audizioni, i rappresentanti legali, gli interpreti, i verificatori di documenti, il personale addetto all’assistenza e alla sicurezza. Un centro in grado di accogliere 350 richiedenti l’asilo dispone di circa 100 posti di lavoro per i collaboratori della SEM, i collaboratori esterni (per esempio i rappresentanti legali) e gli impiegati delle ditte responsabili per l’assistenza e la sicurezza.
Questi centri federali d’asilo ospitano prevalentemente persone la cui procedura d’asilo rientra nel campo d’applicazione dell’accordo Dublino oppure la cui domanda d’asilo è stata respinta. Queste persone rimangono nei centri federali d’asilo e non sono più trasferite nei centri cantonali per richiedenti l’asilo - salvo se non è possibile eseguire il loro allontanamento entro 140 giorni. I richiedenti l’asilo con decisione negativa in ultima istanza attendono in questi centri l’esecuzione del loro allontanamento. Si tratta di persone che, di norma, lasceranno presto la Svizzera. In un centro federale d’asilo senza funzione procedurale lavora un numero nettamente inferiore di specialisti della SEM che non in un centro con funzione procedurale. Il personale addetto all’assistenza e alla sicurezza è invece presente in misura identica.
Questi centri federali d’asilo ospitano richiedenti l’asilo che minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici o disturbano in modo rilevante la gestione di un centro federale d’asilo. A livello nazionale la SEM gestisce due centri di questo tipo per circa 60 persone ciascuno.
I partecipanti alla Conferenza nazionale sull’asilo del 2014 hanno definito i criteri sui quali impostare i futuri centri federali d’asilo. Questi centri dovranno disporre di una capacità ricettiva di almeno 250 o 350 posti letto (vedi anche «Che cos’è un centro federale d’asilo senza funzione procedurale?» e «Che cos’è un centro federale d’asilo con funzione procedurale?»), essere accessibili tutto l’anno e trovarsi in strutture funzionali. Occorre inoltre prevedere lo spazio libero necessario e considerare aspetti connessi all’economicità (gestione efficiente; investimenti conformi alle prescrizioni). Infine, occorre provvedere per quanto possibile a una giusta ripartizione dei centri all’interno della regione procedurale.
Per ragioni economiche, la Confederazione prende in considerazione in primo luogo i propri edifici. Essa valuta per esempio se le grandi strutture non più utilizzate a fini militari si prestano quali futuri alloggi federali per richiedenti l’asilo. Esamina inoltre tutti gli immobili, quali ospedali, fabbriche o alberghi in disuso che le vengono proposti a tal fine dai Cantoni, dai Comuni o da privati.
Le ubicazioni dei centri federali d’asilo sono scelte anche in funzione del contesto regionale. Non è tuttavia possibile definire un tasso di richiedenti l’asilo da non superare in rapporto alla popolazione di un Comune. Per quanto riguarda la gestione di centri federali d’asilo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha tuttavia fatto esperienze positive anche in Comuni piccoli.
In occasione della votazione popolare del 5 giugno 2016 i votanti hanno approvato la revisione della legge sull’asilo per velocizzare le procedure d’asilo. In tal modo la Confederazione è abilitata ad autorizzare i piani per la costruzione di edifici e strutture destinati all’accoglienza dei richiedenti l’asilo e all’espletamento delle procedure d’asilo tramite una procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale che, dal 1° gennaio 2018, ha sostituito la procedura cantonale di approvazione.
In futuro il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esaminerà la conformità con il diritto vigente dei progetti di costruzione dei centri federali d’asilo depositati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). A tal fine consulterà i Comuni, i Cantoni, i privati e le autorità federali interessati. Prima di depositare presso il DFGP la domanda di esame preliminare, la SEM potrà consultare in modo informale il Cantone e il Comune interessati.
La procedura di approvazione dei piani dei nuovi centri federali d’asilo si fonda sul piano settoriale Asilo PSA, che stabilisce le ubicazioni dei centri. Il PSA è stato adottato dal Consiglio federale il 20 dicembre 2017.
Il Consiglio federale adotta il piano settoriale Asilo (PSA) (comunicato del 20 dicembre 2017)
Raramente è possibile utilizzare opere militari senza una previa trasformazione. Nella maggior parte dei casi queste strutture vanno trasformate, o perché vetuste e non più conformi alle norme legali, o perché non conformi alle prescrizioni speciali cui sono soggetti gli alloggi destinati all’accoglienza dei richiedenti l’asilo (p. es. alloggi separati per uomini, donne e famiglie), o perché l’utilizzo a fini civili soggiace a disposizioni legali diverse da quelle che reggono l’utilizzo delle opere militari, per esempio in materia di protezione antincendio.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è responsabile della gestione dei centri federali d’asilo. L’assistenza non è assicurata dalla Confederazione stessa, bensì da aziende private incaricate in tal senso. Queste aziende sono responsabili per tutti gli aspetti della vita quotidiana quali vitto, igiene, salute, abbigliamento e occupazione. Organizzano i processi all’interno degli alloggi e coordinano gli impieghi lavorativi di pubblica utilità. La Confederazione incarica inoltre società specializzate di garantire la sicurezza nei centri federali d’asilo e, all’occorrenza e d’intesa con il Cantone e il Comune, negli immediati dintorni.
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo
Mentre soggiornano nei centri, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare, per esempio, ai lavori di pulizia, alla distribuzione dei pasti e al lavaggio delle stoviglie
Previa autorizzazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), i richiedenti l’asilo possono lasciare i centri conformemente all’ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo. Di norma in settimana le uscite sono autorizzate tra le 9.00 e le 17.00. I richiedenti possono altresì trascorrere il fine-settimana fuori dai centri, ossia da venerdì alle 9.00 fino a domenica alle 19.00, per esempio per recarsi in visita da amici o parenti. D’intesa con il Comune di ubicazione possono essere convenute anche fasce orarie più estese.
Ordinanza sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo
Durante la permanenza – relativamente breve – in un centro federale d’asilo, i richiedenti l’asilo devono tenersi a disposizione per le varie fasi procedurali – condizione fondamentale per la velocizzazione delle procedure.
Ogni alloggio ha un ordine del giorno proprio, che prevede orari fissi per pasti e riposo nonché l’obbligo di partecipare ai lavori domestici. Le organizzazioni incaricate dell’assistenza ai richiedenti devono inoltre offrire loro possibilità di occupazione quali attività sportive, l’apprendimento di una lingua o la partecipazione a programmi di pubblica utilità a favore della collettività.
I richiedenti sono alloggiati in dormitori (donne e uomini separati). Le famiglie sono accolte in apposite stanze comuni. I minorenni non accompagnati, dal canto loro, sono alloggiati in stanze separate e beneficiano di un’assistenza specifica.
Durante i primi tre mesi successivi alla domanda d’asilo i richiedenti soggiacciono a un divieto di lavoro generale e non sono pertanto autorizzati a svolgere un’attività lucrativa. Hanno tuttavia la possibilità di partecipare a programmi di occupazione di pubblica utilità.
No. Dato che i richiedenti l’asilo permangono presso i centri federali d’asilo per un periodo breve, non è né logico né proponibile integrare i bambini nella scuola pubblica. Nei centri federali d’asilo i bambini beneficiano tuttavia di un’assistenza speciale e quelli in età scolastica di un’istruzione.
La permanenza dei richiedenti l’asilo in un centro federale d’asilo è di al massimo 140 giorni; la maggior parte delle procedure dovrebbe essere conclusa entro tale lasso di tempo. Negli altri casi i richiedenti sono attribuiti a un Cantone (in «procedura ampliata», ossia in caso di accertamenti che si estendano oltre la durata massima della permanenza) oppure, laddove le autorità non possono più svolgere fasi procedurali, a un centro senza funzione procedurale (p. es. nei casi Dublino o in caso di decisione negativa). Questi centri federali d’asilo eseguono l’eventuale allontanamento dalla Svizzera allo scadere del termine di ricorso. Se non è possibile eseguire l’allontanamento entro tale termine o se a quel momento la partenza non è ancora prevedibile, le persone tenute a lasciare la Svizzera sono escluse dai centri federali e trasferite nei Cantoni competenti.
In caso di reato penale è sistematicamente sporta denuncia. I richiedenti che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente il buon funzionamento del centro possono essere trasferiti in un «centro speciale» (vedi anche «Che cos’è un centro speciale?»).
Se un richiedente l’asilo non fa ritorno nell’alloggio assegnatogli e si rende irreperibile, la sua domanda è stralciata. Di norma queste persone lasciano la Svizzera.
Nei limiti del possibile e in osservanza delle disposizioni di legge è fatto ricorso a fornitori locali.
La coabitazione in un centro federale per l’asilo (CFA) è molto sfidante: sotto lo stesso tetto vivono persone di estrazioni culturali diverse che parlano lingue diverse e non possono comunicare tra loro. Pertanto è importante identificare i fattori di rischio e attuare misure preventive per evitare episodi di violenza. A tal fine è tenuto conto di tre costellazioni possibili: violenza tra richiedenti l’asilo, violenza esercitata sui richiedenti l’asilo da parte del personale e viceversa.
I reclami e le osservazioni dei membri del personale o dei richiedenti l’asilo sono presi sul serio e vengono trattati. Un piano di prevenzione della violenza, adottato dalla direzione della SEM, mira a prevenire per quanto possibile le escalation e gli episodi di violenza. Il piano di prevenzione dev’essere applicato in tutti i CFA.
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Piano di prevenzione della violenza nei centri federali d’asilo (PDF, 1 MB, 07.05.2021)
(La traduzione seguirà)
I Cantoni d’ubicazione dei centri federali e i Cantoni sul cui territorio si trovano gli aeroporti dai quali sono eseguiti gli allontanamenti beneficiano di una compensazione. Concretamente, la Confederazione attribuisce a questi Cantoni un numero ridotto di richiedenti l’asilo nel quadro della cosiddetta «procedura ampliata».
La chiave di compensazione è stata definita congiuntamente dai rappresentanti di Confederazione, Cantoni, città e Comuni durante la seconda Conferenza nazionale sull’asilo. In tale occasione è stata operata una distinzione tra Cantoni di ubicazione di un centro con funzione procedurale, Cantoni di ubicazione di uno o più centri senza funzione procedurale e Cantoni aeroportuali.
Dichiarazione congiunta della Conferenza sull’asilo del 28 marzo 2014 (PDF, 78 kB, 28.03.2014)
Il numero di posti letto in un centro con funzione procedurale è computato al Cantone d’ubicazione in ragione di 20 su 100 – per 100 posti il Cantone si vedrà dunque attribuire 20 richiedenti l’asilo in meno.
Lo stesso vale anche per i centri senza funzione procedurale; inoltre, per ogni centinaio di persone effettivamente alloggiate, il Cantone si vedrà attribuire ulteriori 15 richiedenti l’asilo di meno.
Il numero di posti in un centro speciale è computato in ragione di 40 su 100.
I Cantoni aeroportuali si vedranno attribuire 10 richiedenti l’asilo in meno ogni 100 persone effettivamente allontanate dai rispettivi aeroporti.
Accanto a queste compensazioni, i Cantoni d’ubicazione dei centri federali d’asilo otterranno un’indennità forfettaria per le spese di sicurezza.
Di norma l’allestimento di un centro federale per richiedenti l’asilo rappresenta un investimento, da cui trae beneficio anche l’economia locale e regionale, nei limiti di quanto previsto dalla legge. I centri federali generano inoltre posti lavoro per personale addetto all’assistenza e alla sicurezza e, nel caso dei centri federali d’asilo con funzione procedurale, anche un numero abbastanza ragguardevole di posti lavoro per collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
I centri federali d’asilo acquistano derrate alimentari, pasti e prestazioni artigianali a livello locale o regionale entro le possibilità consentite dalla legge e a prezzo di mercato.
Infine, i Comuni traggono beneficio dai programmi di occupazione di pubblica utilità, sempreché desiderino organizzarne (vedi «Che cosa sono i programmi di occupazione di pubblica utilità?»).
La questione di un’eventuale indennità versata dai Cantoni ai Comuni di ubicazione dei centri è retta a livello cantonale. La consuetudine vuole che i Cantoni sgravino i Comuni astenendosi dall’attribuire loro altri richiedenti l’asilo oltre a quelli accolti nei centri.
Nei limiti del possibile, in collaborazione con i Comuni di ubicazione dei centri federali d’asilo, sono predisposti programmi di occupazione di pubblica utilità cui possono partecipare i richiedenti l’asilo. Le attività proposte nel quadro di questi programmi devono essere a favore della collettività e non devono entrare in concorrenza con l’economia privata. I richiedenti l’asilo che partecipano ai programmi ottengono un’indennità di motivazione di al massimo 30 franchi per giorno lavorativo. Il denaro è consegnato loro al momento di lasciare il centro.
Esempi di attività di pubblica utilità: lavori di sgombero dopo alluvioni o di riassestamento di sentieri pedestri, lavori forestali, separazione dei rifiuti in vista del riciclaggio, sgombero della neve, lotta a piante invasive, gestione di un servizio di prestito gratuito di biciclette, lavori di pulizia negli spazi pubblici, ecc.
Il Comune è coinvolto precocemente nei lavori, per esempio al momento della richiesta della necessaria autorizzazione per la costruzione o la trasformazione di uno stabile. Per ogni ubicazione la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stipula inoltre con il Comune e con il Cantone una convenzione in cui vengono disciplinate questioni inerenti il funzionamento e la sicurezza del centro. Una volta che il centro è operativo, i responsabili della SEM curano fitti contatti con le autorità del Comune e del Cantone e – unitamente a rappresentanti della popolazione – siedono nel gruppo di accompagnamento istituito per ciascun centro.
Il Comune partecipa alla definizione delle condizioni generali della gestione dei centri. Può inoltre istituire un gruppo di accompagnamento composto di rappresentanti del Comune, della Confederazione, dei servizi di pronto intervento, delle ditte incaricate della sicurezza e dell’assistenza e, di norma, della popolazione.
Grazie a una linea telefonica operativa 24 ore su 24, è inoltre possibile reagire rapidamente a eventuali incidenti o alle esigenze della popolazione. Infine, l’esperienza maturata in tutte le ubicazioni dei centri gestiti dalla Confederazione insegna che lo scambio tra popolazione e richiedenti non tarda a instaurarsi, pegno di una buona coabitazione che la Confederazione può concorrere a promuovere in maniera ancor più mirata grazie ai programmi di occupazione di pubblica utilità.
La gestione dei centri federali d’asilo non crea praticamente problemi nei Comuni di ubicazione. I lunghi anni di esperienza in questo settore insegnano che i timori iniziali della popolazione direttamente interessata si dissipano una volta che il funzionamento del centro è ben rodato. I rappresentanti dei Comuni di ubicazione lo confermano regolarmente in occasione delle manifestazioni d’informazione pubbliche per nuovi centri federali d’asilo.
Ultima modifica 21.05.2024