Notificazione diretta per via postale

Con questa si intende una notificazione diretta per via postale da parte dell'autorità svizzera richiedente direttamente al destinatario che si trova all'estero. Modo di procedere in pratica: è lasciato al giudizio dell’autorità richiedente svizzera se vuole scegliere la via postale normale, Raccomandata, Raccomandata + AR (Avviso di ricevimento) oppure ricorrere a una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.).

Nel diritto penale i trattati bilaterali con gli Stati limitrofi e con gli Stati Schengen, oltre a altri trattati, prevedono la notificazione diretta per via postale (menzione: «sì»). Tale forma di notificazione è prevista come "Raccomandazione dell'UFG". La notificazione diretta per via postale figura anche come "Raccomandazione dell'UFG" quando è applicabile il PAII CEAG, purché il Paese interessato non abbia espresso una riserva all'art. 16. L'UFG raccomanda di far uso per quanto possibile e in primo luogo della notificazione diretta per via postale.

Nel diritto civile, in alternativa a una notificazione tramite le autorità locali del Paese di destinazione, è possibile procedere, in base alla CLA65, a una notificazione diretta per via postale al destinatario (iscrizione: "Sì, rispettare le indicazioni"), purché il Paese interessato non abbia formulato alcuna riserva e abbia rinunciato a prevalersi del principio della reciprocità. Questo non esenta dall’allestimento di una traduzione, se nella rubrica "Traduzione necessaria?" figura la risposta "sì".
Rispettare le indicazioni

Per notificazioni verso l'Austria, in ogni caso la notificazione diretta per via postale è possibile in base all' art.3, cpv. 1 del trattato bilaterale ed è raccomandata dall’UFG. La menzione che figura è "Sì, vedi sopra".

Nell’ambito del diritto amministrativo, la CENA94 prevede la notifica diretta per posta (menzione: "sì”). Questa forma di notifica viene qui indicata come "raccomandazione dell’UFG”. Per quanto possibile, l’UFG raccomanda in una prima fase la notifica diretta per posta.

Il destinatario può rifiutare la ricezione, per esempio se non è stata allegata una traduzione. L’uso di misure coercitive è escluso.

 

Ultima modifica 10.12.2020

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