Aiuto sulle pagine dei Paesi - Indicazioni generali e consigli

Definizione

Per il tramitte dell'assistenza giudiziaria internazionale le autorità o i tribunali dello Stato richiesto coadiuvano la giustizia dello Stato richiedente. Essi compiono atti procedurali nonché altri atti ufficiali sul loro territorio e ne trasmettono i risultati alle autorità o ai tribunali dello Stato richiedente, affinché li possano utilizzare nell'ambito di un deteminato procedimento giudiziario. Gli atti di assistenza giudiziaria nel senso classico del termine comprendono la notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari nonché l'assunzione di prove. La presente Guida è consacrata a queste categorie di atti di assistenza. L'assunzione di prove in materia penale contempla segnatamente l'audizione di testi, di persone informate sui fatti o di accusati, la consegna o il sequestro di mezzi di prova o di documenti, la perquisizione e il sequestro, il confronto di persone e la consegna di valori patrimoniali. In materia civile l'assunzione di prove contempla segnetamente il sopralluogo, l'audizione di testi, l'interrogatorio delle parti, la consegna di atti, la richiesta di perizie.
 

Diritto civile

Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1995 della Convenzione dell’Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (CLA65) e di quelle sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale, del 18 marzo 1970 (CLA70), sono state istituite autorità centrali cantonali che corrispondono direttamente con le autorità centrali estere. L'Ufficio federale di giustizia quale ufficio centrale e livello federale, è competente solo sussidiariamente per la ricezione di domande d'asssistenza guidiziaria estere. Esso non le esamina, bensì le trasmette direttamente per esecuzione alla competente autorità centrale cantonale. Le autorità centrali cantonali devono trasmettere direttamente le domande che non concernono il loro cantone alle autorità centrali cantonali competenti.

Pagine dei Paesi compilate in modo incompleta

Ciò non significa che con questi Paesi non esiste nessuna possibilità di assistenza giudiziaria, ma soltanto che l’UFG non dispone di conoscenze affidabili. In questi casi si deve senz’altro contattare il settore Assistenza giudiziaria in merito alla procedura de seguine.
 

Notificazioni in materia fiscale o militare; notificazioni a carattere politico

Se vertono su queste materie, gli atti giudiziari provenienti dall’estero non sono ricevibili (art. 3 AIMP, RS 351.1). Essi devono essere rispediti all’autorità richiedente.

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
Bundesrain 20
CH-3003 Berna
T +41 58 462 11 20
F +41 58 462 53 80
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Ultima modifica 15.12.2021

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