Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera fa parte dello spazio Schengen.
L’accordo d’associazione a Schengen disciplina per gli Stati parte il soggiorno di breve durata di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. È finalizzato ad agevolare i viaggi turistici, di visita o d’affari nel corso della durata summenzionata.
L’accordo prevede inoltre che:
- in linea di principio non sono svolti controlli sulle persone alle frontiere interne fra gli Stati Schengen (frontiere interne);
- le persone che valicano le frontiere esterne Schengen sono oggetto di un controllo unitario;
- tutti gli Stati Schengen soggiacciono alle medesime condizioni d’entrata;
- tutti gli Stati Schengen applicano una politica unitaria in materia di visti per soggiorni di breve durata.
Contestualmente, nella lotta alla criminalità sarà migliorata la collaborazione in ambito giudiziario e di polizia.
Tra questi provvedimenti figurano:
- lo scambio d’informazioni nell’ambito delle ricerche di persone e oggetti tramite il Sistema d’informazione Schengen (SIS),
- l’agevolazione dell’assistenza giuridica,
- la cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
Osservazione sulla dogana e il controllo delle merci
L’accordo d’associazione a Schengen non influisce sull’attività delle dogane svizzere. Siccome la Svizzera non è membro dell’Unione doganale europea, alle frontiere svizzere (frontiere esterne e interne) continuano a essere svolti controlli doganali (delle merci). Nell’ambito di tali controlli doganali (p. es. in vista di stabilire la provenienza e la destinazione delle merci) e ai fini dell’autoprotezione, è possibile - laddove necessario - svolgere anche controlli sulle persone.
Ultima modifica 11.10.2025